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ENTE NAZIONALE ASSISTENZA PATROCINIO AGRICOLTORI ORGANO DI ASSISTENZA SOCIALE DELLA CONFAGRICOLTURA (DLCPS 29/7/1947 n° 804 - DM 10/4/1992) SEDE PROVINCIALE CASERTA Via N. Sauro, 22 Tel. 0823/327181 - Fax326411
MANOVRA 2010 - Conversione D.L. n. 78 del 31.5.2010 - Novità in materia pensionistica ed invalidità civile Significative novità sono previste in materia di: - decorrenza delle pensioni - ricongiunzioni contributive - riscossione indebiti pensionistici In materia di invalidità civile resta al 74% la percentuale minima per il riconoscimento dell’assegno
Si rende noto che il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, contenente “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” è stato convertito in legge ed il testo non è stato ancora pubblicato sulla G.U.
Le disposizioni contenute nel Decreto Legge sono state oggetto di innumerevoli emendamenti in sede di conversione, con conseguente ampliamento delle norme e quindi delle novità introdotte.
Di particolare rilievo per l’attività di Patronato sono le disposizioni di natura previdenziale con le quali si introducono significative modifiche in materia di accesso alle prestazioni di invalidità civile e pensionistiche ed altre novità in materia di ricongiunzione e di riscossione degli indebiti pensionistici di cui si fornisce una prima informazione.
-Invalidità Civile - Percentuale al 74% - Art. 10, 1° comma
Viene abrogato il 1° comma dell’art. 10 che prevedeva a decorrere dal 1° giugno 2010 l’innalzamento all’85% della percentuale di invalidità necessaria per ottenere l’assegno mensile di assistenza riservato agli invalidi civili parziali. Pertanto, la percentuale minima per l’erogazione dell’assegno resta quella del 74%.
- Invalidità Civile - Rettifica prestazioni di invalidità civile e di invalidità INPS – Art. 10, 2° comma
Ai trattamenti assistenziali in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità ed ai trattamenti previdenziali di invalidità ed inabilità erogati dall’INPS, in caso di indebiliti e rettifiche relative alle sole risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, si applicano le disposizioni vigenti in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali (art. 9, D.Lgs. 38/2000 ed art. 55, comma 5, Legge 88/1999). Ne discende che la facoltà di rettifica può essere esercitata dall’INPS entro 10 anni dalla data di comunicazione dell’originario provvedimento errato, salvo i casi dolo o colpa grave dell’interessato già accertati giudizialmente.
- Invalidità Civile - Attestati sanitari falsi – Art. 10, comma 3
I medici che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap che producono un illecito pagamento di prestazione incorrono, oltre a quanto previsto dal codice penale, nella reclusione da uno a cinque anni ed alla multa da 400 a 1.600 Euro ed al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti dell’Ente (art. 55-quinquies, comma 1 D.Lgs. n. 165/2001).
- Invalidità Civile - Verifiche straordinarie – Art. 10, comma 4
Viene elevato da 200 mila a 250 mila il numero dei controlli annui per il 2011 ed il 2012 nei confronti dei soggetti titolari di prestazioni di invalidità civile. Complessivamente, compresi i 100 mila previsti per il 2010, le verifiche riguarderanno 600 mila soggetti.
- Invalidità Civile - Verifiche straordinarie – Commissioni Mediche ASL – Art. 10, comma 4-bis
Nell’attività di verifica straordinaria annuale l’INPS ha facoltà di avvalersi anche delle Comissioni Mediche ASL.
- Invalidità Civile - Alunni in situazione di handicap – Art. 10, comma 5
Ai fini della determinazione della condizione di alunno in situazione di handicap (Artt. 3, 12 e 13 L. 104 del 1992) nel verbale di accertamento della Commissione ASL relativo all’handicap è obbligatorio indicare il livello e la gravità della patologia secondo la classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. E’ altresì obbligatorio per i soggetti che formulano il piano educativo individualizzato indicare, in particolare, il numero delle ore di sostegno finalizzate all’educazione ed all’istruzione.
IMPORTANTISSIMO
- Trattamenti previdenziali - Decorrenza dei trattamenti pensionistici dal 2011 – Art. 12, commi 1 e 2
Per i soggetti che a partire dal 1° gennaio 2011 maturano i requisiti per il diritto ad andare in pensione di anzianità, in pensione con 40 anni di contributi ed in pensione di vecchiaia, sia con il sistema retributivo o con il sistema contributivo, la decorrenza (finestre di uscita) dei trattamenti pensionistici è pari a: - 12 mesi dalla maturazione del diritto, se lavoratore dipendente; - 18 mesi dalla maturazione del diritto, se lavoratore autonomo.
ATTENZIONE ?
- Trattamenti previdenziali - Decorrenza pensioni in totalizzazione – Art. 12, comma 3
A partire dal 1° gennaio 2011, i lavoratori che maturano i requisiti di accesso al pensionamento attraverso l’istituto della totalizzazione dei contributi maturati presso diverse Gestioni o Fondi, sono assoggettati all’applicazione della “finestra di uscita”. Il termine di decorrenza da applicare per il pensionamento attraverso la totalizzazione è quello dei 18 mesi relativi ai lavoratori autonomi.
IMPORTANTE ?
La prevista “finestra” di 18 mesi non opera nel caso di pensione ai superstiti e di pensione di inabilità liquidata in totalizzazione. Nel caso di pensione ai superstiti il trattamento continua a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. Nel caso di pensione di inabilità il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in regime di totalizzazione.
- Trattamenti previdenziali - Applicazione delle precedenti decorrenze – Art. 12, commi 4 e 5
Continuano ad applicarsi le decorrenze trimestrali e semestrali (Legge 247/07) nei confronti dei: - lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso al 30.6.2010 e che maturavano i requisiti per andare in pensione entro la data di cessazione del rapporto; - lavoratori dipendenti che svolgono mansioni per le quali viene meno il titolo abilitante (es.. patente, brevetto, ecc.) allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.
Le decorrenze trimestrali e semestrali (L. 247/2007) continuano ad applicarsi nei limiti di 10.000 lavoratori allorquando trattasi di:
- lavoratori collocati in mobilità in base ad accordi sindacali stipulati ante 30.4.2010 e raggiungono i requisiti pensionistici prima della scadenza della mobilità; - lavoratori collocati in mobilità lunga con accordi stipulati ante 30.4.2010; - lavoratori (settore credito) che beneficiano di assegno a carico del fondo di solidarietà di settore.
- Trattamenti previdenziali - Adeguamento di requisiti anagrafici pensionistici alle speranze di vita – Art. 12, comma 12 bis
Dal 1° gennaio 2015 per l’accesso alle prestazioni pensionistiche per le quali è richiesto il requisito anagrafico, quali:
- pensione di anzianità (età anagrafica + contributi + quota) - pensione di vecchiaia (60 anni donne – 65 anni uomini) - assegno sociale (65 anni)
si procederà ad un adeguamento (innalzamento) dell’età anagrafica sulla base dell’incremento della speranza di vita.
ATTENZIONE
ATTENZIONE
La valutazione dell’aspettativa di vita è affidata all’ISTAT che entro il 30.6.2013 dovrà fornire il dato relativo alla variazione, nel triennio precedente, della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni, in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.
L’aggiornamento del requisito anagrafico ai fini pensionistici verrà effettuato con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia di concerto con il Ministero del Lavoro, da emanarsi 12 mesi prima della decorrenza di ogni aggiornamento .
Il primo adeguamento, come già detto, è previsto per il 1° gennaio 2015 e non potrà superare i tre mesi, mentre non verrà effettuato in caso di diminuzione della speranza di vita.
Il secondo adeguamento è fissato al 1° gennaio 2019 ed a tal fine l’ISTAT produrrà i suoi dati entro il 30 giugno 2017. I successivi adeguamenti saranno triennali.
Nel caso gli adeguamenti risultassero per frazioni di mese la disposizione prevede che “l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell’incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all’unità”.
Nel caso di innalzamento dell’età anagrafica a valori superiori a 65 il sistema di calcolo contributivo del trattamento pensionistico utilizzerà sempre il coefficiente di trasformazione previsto per i 65 anni.
- Trattamenti previdenziali - Lavoratrici pubblico impiego – Art. 12, comma 12 – sexies
Per le donne che lavorano nella Pubblica Amministrazione (INPDAP) l’innalzamento dell’età minima per la pensione di vecchiaia non segue più la progressione temporale fissata dall’art. 22 ter, L. 108/2009, bensì viene fissato a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Per le lavoratrici che al 31 dicembre 2009 e per quelle che al 31 dicembre 2011 abbiano maturato i rispettivi requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alle date richiamate è riconosciuta la possibilità di chiedere all’ente di appartenenza la certificazione del diritto maturato.
-Trattamenti previdenziali - Disposizione in materia di ricongiunzione – Art. 12, comma 12 septies
A decorrere dal 1° luglio 2010 la ricongiunzione dei contributi pensionistici prevista dall’art. 1 L. 29/79 – in base al quale un lavoratore dipendente può chiedere il trasferimento dei contributi da un fondo di previdenza sostitutivo (es.: Enpals), esclusivo (es.: Inpdap), esonerativo (aboliti) al F.P.L.D. INPS – non è più gratuita. L’onere a carico dell’interessato è del 50%, così come previsto per il caso di ricongiunzione definito dall’art. 2, L. 29/29 (trasferimento dei contributi da lavoratore dipendente dall’INPS ad un Fondo sostitutivo, esclusivo od esonerativo).
-Trattamenti previdenziali - Disposizione in materia di ricongiunzione – Art. 12, comma 12 undecies
Viene abrogato l’articolo unico della L. n. 322/1958 con il quale i dipendenti pubblici che cessavano il servizio senza aver maturato il diritto a pensione nell’INPDAP potevano chiedere, gratuitamente, il trasferimento dei contributi all’INPS.
Il comma in esame prevede, altresì, l’abrogazione di altre disposizioni a favore di personale delle Amministrazioni Pubbliche – Militari – Carabinieri – che permettevano di ricongiungere o di avere riconosciuto in maniera gratuita i periodi di servizio prestato.
- Casellario dell’Assistenza – Art. 13, comma 1
Viene istituito presso l’INPS il Casellario dell’Assistenza, finalizzato a costituire una banca dati relativamente ai redditi ed ai soggetti che godono di prestazioni di natura previdenziale.
- Norme sulle prestazioni collegate al reddito – Art. 13, comma 6
Si modificano alcune disposizioni previste dall’art. 35 Legge 14/2009 relative alle modalità di accertamento delle prestazioni legate al reddito. In particolare, per le prestazioni collegate al reddito diventano rilevanti i redditi conseguiti nello stesso anno per le prestazioni da comunicare al Casellario Centrale dei pensionati.
Pertanto, non è più previsto ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, che l’accertamento del diritto ed il calcolo della misura siano effettuati in riferimento al reddito conseguito dal beneficiario o dal proprio coniuge, nell’anno solare precedenti il 1° luglio di ciascun anno per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo.
All’art. 35, Legge 14/2009 viene, altresì, aggiunto il nuovo comma 10-bis con il quale si definisce l’iter che devono seguire i pensionati di prestazioni collegate al reddito e come non devono operare gli enti previdenziali.
10-bis: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso”.
- Nuovo processo di riscossione dell’INPS – Art. 30
Dal 1° gennaio 2011 la riscossione dei crediti da parte dell’INPS avverrà direttamente attraverso la notifica di un avviso di addebito avente valore di titolo esecutivo
La nuova procedura di riscossione riguarda tutte le somme a qualunque titolo dovute all’INPS.
Ne discende che il nuovo sistema, oltre a riguardare chi omette di versare i contributi previdenziali (datori di lavoro), colpisce anche i pensionati che per ragioni non sempre a loro addebitabili – si pensi alle prestazioni legate al reddito – percepiscono importi di pensioni non dovuti e che quindi devono restituire all’INPS.
In questi casi, dal 1° gennaio 2011, l’INPS non trasmetterà più la solita comunicazione informativa sull’indebito rilevato, con possibilità di verificare e chiarire il tutto prima di pagare, bensì notificherà un avviso di addebito - attraverso posta elettronica certificata (PEC), messi comunali, agenti di polizia municipale o raccomandata - avente natura esecutiva e che quindi il pensionato dovrà comunque ed obbligatoriamente pagare (salvo facoltà di procedere per le vie legali) entro 60 gg. dalla notifica per non subire l’intervento dell’agente di riscossione che procederà ad espropriazione forzata.
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