Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
(G.U. 30 aprile 2008, n. 101 - S.O. n. 108)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della
Costituzione;Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante:
attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante:
attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente
decreto legislativo:
Titolo I - PRINCIPI COMUNI
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Finalità
1 Le
disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono
attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme
vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento
delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto
legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto
delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia,
nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità
della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze
di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori
immigrati.
2 In
relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n.
11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti
di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano,
nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di
cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora
non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono
comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi
restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma ,
della Costituzione.
3 Gli
atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto
sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
Articolo 2 - Definizioni
1 Ai
fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
a) "lavoratore": persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico
o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua
attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in
partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante
ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato
alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come
definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario
che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
b) "datore di lavoro": il soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei
soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale
degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi
poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro
coincide con l'organo di vertice medesimo;
c) "azienda": il complesso della
struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) "dirigente": persona che, in
ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del
datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di
essa;
e) "preposto": persona che, in
ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende
alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) "responsabile del servizio di
prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi;
g) "addetto al servizio di
prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 32,
facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) "medico competente": medico in
possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di
cui all'articolo 38, che
collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29,
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi
ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per
tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i) "rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro;
l) "servizio di prevenzione e
protezione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione
dai rischi professionali per i lavoratori;
m) "sorveglianza sanitaria":
insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori
di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa;
n) "prevenzione": il complesso
delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
o) "salute": stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di
malattia o d'infermità;
p) "sistema di promozione della
salute e sicurezza": complesso dei soggetti istituzionali che concorrono,
con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei
programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;
q) "valutazione dei rischi":
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui
essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate
misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle
misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza;
r) "pericolo": proprietà o qualità
intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare
danni;
s) "rischio": probabilità di
raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego
o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione;
t) "unità produttiva":
stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o
all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale;
u) "norma tecnica": specifica
tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un
organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui
osservanza non sia obbligatoria;
v) "buone prassi": soluzioni
organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le
norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a
promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la
riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro,
elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli
organismi paritetici di cui all'articolo 51,
validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6,
previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più
ampia diffusione;
z) "linee guida": atti di
indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e
dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) "formazione": processo
educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri
soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e
procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in
sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) "informazione": complesso
delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) "addestramento": complesso
delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di
protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd) "modello di organizzazione e
di gestione": modello organizzativo e gestionale per la definizione e
l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590,
terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) "organismi paritetici":
organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività
formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini
prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla
sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione
degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
ff) "responsabilità sociale delle
imprese": integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed
ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali
e nei loro rapporti con le parti interessate.
Articolo 3 - Campo di applicazione
1 Il
presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività,
privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2 Nei
riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di
protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle
attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria,
delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e
dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente
decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive
particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità
organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai
Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di
decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri
ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per
quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano
sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e
culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire
il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della
normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al
decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al
decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di
cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema
di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e
relativi decreti di attuazione.
3 Fino
alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le
disposizioni attuative dell'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le
disposizioni di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente
della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26
aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso
inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al
presente decreto.
4 Il
presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e
lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi
equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del
presente articolo.
5
Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto
di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23
del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico
dell'utilizzatore.
6
Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a
carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante
di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente
connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene
distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di
cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato
dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.
7 Nei
confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui
all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione
lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
8 Nei
confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo
accessorio, ai sensi dell'articolo 70e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il
presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in
materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei
piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai
bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
9 Nei
confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973,
n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del
contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione
gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi
devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione
individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi
in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite
di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III.
10 A
tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa
di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico,
compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso
il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII,
indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o
per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle
disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati
dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai
videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di
sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in
materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a
distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le
autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro
nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo
tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore
qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a
distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione
di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza
rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda,
nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
11 Nei
confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice
civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12 Nei
confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo
230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo
2083 del codice civile e dei soci delle società semplici operanti nel
settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
21.
13 In
considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese
medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle
politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli
generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano
lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate
lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli
ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per
semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e
sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le
organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative
del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle
predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione
delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese
utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al
precedente periodo.
Articolo 4 - Computo dei lavoratori
1 Ai
fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente
decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:
a) i collaboratori familiari di
cui all'articolo 230-bis del codice civile;
b) i soggetti beneficiari delle
iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni
delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro;
c) gli allievi degli istituti di
istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
attrezzature munite di videoterminali;
d) i lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri
prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di
lavoro;
e) i lavoratori che svolgono
prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e
seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai
sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto.
f) i lavoratori di cui alla legge
18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma
esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
g) i volontari, come definiti
dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il
servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei
lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468, e successive modificazioni;
i) i lavoratori autonomi di cui
all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla
successiva lettera l);
l) i collaboratori coordinati e
continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di
procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e
seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a
favore del committente.
2 I
lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli
articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale
ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive
modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro
effettivamente prestato nell'arco di un semestre.
3 Fatto
salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai
contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il
personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e
dall'orario di lavoro effettuato.
4 Il
numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in
determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di
attività diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni
di unita-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa
comunitaria.
Capo II - Sistema istituzionale
Articolo 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
1
Presso il Ministero della salute, il Comitato per l'indirizzo e
la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale
delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:
a) due rappresentanti del
Ministero della salute;
b) due rappresentanti del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) un rappresentante del Ministero
dell'interno;
d) cinque rappresentanti delle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2 Al
Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante
dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA).
3 Il
Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa
attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha
il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle
politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e
programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute
e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione
annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di
vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale,
tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di
coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede
comunitaria;
d) programmare il coordinamento
della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
e) garantire lo scambio di
informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere
l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorità della
ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
4 Ai
fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2, lettere a), b),
e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull'attuazione
delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno
annuale.
5 Le
modalità di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento
interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei
componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del
Ministero della salute appositamente assegnato.
6 Ai
componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del
comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di
missione.
Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro
1
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è
istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro. La Commissione è composta da:
a) un rappresentante del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero
della salute;
c) un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero
dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero
della difesa;
f) un rappresentante del Ministero
delle infrastrutture;
g) un rappresentante del Ministero
dei trasporti;
h) un rappresentante del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
i) un rappresentante del Ministero
della solidarietà sociale;
l) un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
m) dieci rappresentanti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
n) dieci esperti designati delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale;
o) dieci esperti designati delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e
della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a
livello nazionale.
2 Per
ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene
unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione
possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni
centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le
relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alla
materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera c).
3
All'inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati
speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la
funzione.
4 La
Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la
partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.
5 I
componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli
organismi competenti e durano in carica cinque anni.
6 Le
modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento
interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei
componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale appositamente
assegnato.
7 Ai
componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del
comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di
missione.
8 La
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha
il compito di:
a) esaminare i problemi
applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare
proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente;
b) esprimere pareri sui piani
annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo
5;
c) definire le attività di
promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo
11;
d) validare le buone prassi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla
base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una
relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e
sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni
parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il
31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 29,
comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici
infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e
dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano;
g) definire criteri finalizzati
alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il
sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del
Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i
rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi
sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria,
che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di
riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo
i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i
soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela
definiti legislativamente;
i) valutare le problematiche
connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del
lavoro;
l) promuovere la considerazione
della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di
organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo
30.
Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento
1 Al
fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché
uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui
all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni
regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio
2008.
Articolo 8 - Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro
1 È
istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei
luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare,
pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori
iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare
le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle
informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite
l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati
unificate.
2 Il
Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal
Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del
medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a
carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute
delle donne.
3
L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e,
a tale fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4 Con
decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute,
di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per
la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il
trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato
ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei
contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale
integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto
sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate e le
forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle
attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l'intesa
dei Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle
finanze.
5 La
partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene
attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di
cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
6 I
contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed
occupazionale;
b) il quadro dei rischi;
c) il quadro di salute e sicurezza
dei lavoratori;
d) il quadro degli interventi di
prevenzione delle istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di
vigilanza delle istituzioni preposte.
7 La
diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento
di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari
e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi
destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8 Le
attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni
di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e
strumentali in dotazione.
Articolo 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1
L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le
proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il
Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2
L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle
attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma
coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti
attività:
a) elaborazione e applicazione dei
rispettivi piani triennali di attività;
b) interazione, per i rispettivi
ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per
assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di
intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera p), per verificare l'adeguatezza dei sistemi di
prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e
tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie
professionali;
c) consulenza alle aziende, in
particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di
sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più
adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei
livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia
all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia
con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni
pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;
d) progettazione ed erogazione di
percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto
conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli
articoli 6 e 11;
e) formazione per i responsabili e
gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo
32;
f) promozione e divulgazione,
della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi
formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite
convenzioni con le istituzioni interessate;
g) partecipazione, con funzioni
consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in
materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo
5;
h) consulenza alla Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo
6;
i) elaborazione, raccolta e
diffusione delle buone prassi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera v);
l) predisposizione delle linee
guida di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera z);
m) contributo al Sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo
quanto previsto dall'articolo
8.
3
L'attività di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non
può essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente
articolo che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi
nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che
prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla
cessazione dell'incarico, esercitare attività di controllo e verifica
degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi.
Nell'esercizio dell'attività di consulenza non vi è l'obbligo di denuncia
di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione
ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si
riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro; in ogni caso, l'esercizio dell'attività di consulenza non esclude
o limita la possibilità per l'ente di svolgere l'attività di controllo e
verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti
medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute per la parte
concernente i funzionari dell'ISPESL, è disciplinato lo svolgimento
dell'attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i
compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza sono
devoluti in ragione della metà all'ente di appartenenza e nel resto al
Fondo di cui all'articolo 52,
comma 1.
4
L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 2, comma 130, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonché da ogni altra disposizione previgente,
svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad
integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del
presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini
statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell'evento;
b) concorre alla realizzazione di
studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,
coordinandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL;
c) partecipa alla elaborazione,
formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
d) eroga, previo trasferimento
delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma
1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione,
le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni
verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007.
5
L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
- ISPESL è ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di
autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica.
L'ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di
ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta
formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di
promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del
quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori
della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
6
L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera
avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo
unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari
e svolge le seguenti attività:
a) svolge e promuove programmi di
studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo
della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della
sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli
ambienti di vita e di lavoro;
b) interviene nelle materie di
competenza dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza
scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi
di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del
lavoro;
c) è organo tecnico-scientifico
delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini
del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di
prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
d) svolge attività di organismo
notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le
quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato;
e) è titolare di prime verifiche e
verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale
regime;
f) fornisce consulenza al
Ministero della salute, agli altri
Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;
Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;
g) fornisce assistenza al
Ministero della salute e alle regioni e alle province autonome per
l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali
e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio
delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per
la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in
materia;
h) supporta il Servizio sanitario
nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle
strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e
sicurezza negli ambienti di lavoro;
i) svolge, congiuntamente ai
servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL,
l'attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario
nazionale;
l) effettua il raccordo e la
divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei
luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario
nazionale;
m) partecipa alla elaborazione di
norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la
congruità della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza
previsti dalla legislazione nazionale vigente;
n) assicura la standardizzazione
tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e
la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di salute dei
lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce
alla definizione dei limiti di esposizione;
o) diffonde, previa istruttoria
tecnica, le buone prassi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera v);
p) coordina il network nazionale
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal
point italiano nel network informativo dell'Agenzia europea per la salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro;
q) supporta l'attività di
monitoraggio del Ministero della salute sulla applicazione dei livelli
essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di
lavoro.
7
L'IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno
infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a
quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:
In sede di prima applicazione, le
relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni
verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007.
a) raccoglie e registra, a fini
statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell'evento;
b) concorre alla realizzazione di
studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,
raccordandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL;
c) finanzia, nell'ambito e nei
limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) supporta, in raccordo con le
amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo,
anche mediante convenzioni con l'INAIL, le prestazioni di assistenza
sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di
assicurare il loro reinserimento lavorativo;
e) eroga, previo trasferimento
delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma
1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni
del settore marittimo.
Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1 Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le
AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il
settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato
svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione,
assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese
artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle
rispettive associazioni dei datori di lavoro.
Articolo 11 - Attività promozionali
1
Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono
definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui
all'articolo 5, le
attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con
riguardo in particolare a:
a) finanziamento di progetti di
investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle
piccole, medie e micro imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve
essere garantita la semplicità delle procedure;
b) finanziamento di progetti
formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera b);
c) finanziamento delle attività
degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale
finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria,
nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei
percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi
formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a
favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel
rispetto delle autonomie didattiche.
2 Ai
finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle
risorse di cui all'articolo 1,
comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto
dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e
dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra
le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell'articolo 52, comma
2, lettera d).
3 Le
amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla
programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e
allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì
concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi
interprofessionali.
4 Ai
fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e
sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e
di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed
universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica
e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi
formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori
rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle
medesime finalità. Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle
risorse disponibili degli istituti.
5
Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2
trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INAIL
finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro
imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti
di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di
responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per
l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
passi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera v).
6
Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le
amministrazioni pubbliche promuovono attività specificamente destinate ai
lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i
livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
7 In
sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in vigore del
presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1,
comma 7-bis , della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto
dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria
di formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti
sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 12 - Interpello
1 Gli
organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli
enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione
dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono
inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2,
esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del
lavoro.
2
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del
Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del
Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle regioni e delle
province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa
competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata
con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non
spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
3 Le
indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1
costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle
attività di vigilanza.
Articolo 13 - Vigilanza
1 La
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale
competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino
all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie
estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo,
nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti.
2 Ferme
restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda
sanitaria locale competente per territorio:
a) attività nel settore delle
costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e
risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in
cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio
e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie,
anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria
compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative
comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato
di cui all'articolo 5 e
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle
quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda
sanitaria locale competente per territorio.
3 In
attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle
navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle
autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei
lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed
aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze
armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti
servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel
che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro
competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi
dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con
riferimento alle strutture penitenziarie.
4 La
vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del
coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.
5 Il
personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che
svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in
alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.
6
L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di
vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell' articolo 21,
comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di
prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione
delle AA.SS.LL.
7 È
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con
riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal
presente decreto.
Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
1 Al
fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori,
nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme
restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di
cui all'articolo 92,
comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni
pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti
di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino
l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del
totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, [ovvero in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi
di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando
le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,] (1) nonché
in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di
sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I.
L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al
Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza,
al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a
gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un
eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata
della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito
dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2 I
poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di
vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento
della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di
prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3 Il
provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di
vigilanza che lo ha adottato.
4 È
condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al
comma 1:
a) la regolarizzazione dei
lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino
delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi [di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo
giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o] (2) di
gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma
aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma
6.
5 È
condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di
vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:
a) l'accertamento del ripristino
delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma
aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma
6.
6 È
comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e
amministrative vigenti.
7
L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c),
integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al
finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed
irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8
L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b),
integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di
prevenzione nei luoghi di lavoro.
9
Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è
ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione
regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della
Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla
notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il
provvedimento di sospensione perde efficacia.
10 Il
datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui
al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi.
11
Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si
applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in
materia.
Note
Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi
di lavoro
Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Articolo 15 - Misure generali di tutela
1 Le
misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i
rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della
prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché
l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del
lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e,
ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi
ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di
lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla
salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla
fonte;
f) la sostituzione di ciò che è
pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del
numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al
rischio;
h) l'utilizzo limitato degli
agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
l) il controllo sanitario dei
lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore
dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e
l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione
adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione
adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione
adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai
lavoratori;
r) la partecipazione e
consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e
consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone
prassi;
u) le misure di emergenza da
attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di
avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di
ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi
di sicurezza in conformità alla indicazione dei
fabbricanti.
2 Le
misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il
lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i
lavoratori.
Articolo 16 - Delega di funzioni
1 La
delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente
esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto
scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti
i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al
delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al
delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate;
e) che la delega sia accettata dal
delegato per iscritto.
2 Alla
delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva
pubblicità.
3 La
delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di
lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle
funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di
verifica e controllo di cui all'articolo 30,
comma 4.
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non
delegabili
1 Il
datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i
rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo
28;
b) la designazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi.
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente
1 Il
datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i
dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente
per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque,
di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai
lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i
necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate
affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da
parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente
l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente
decreto;
h) adottare le misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto
possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione;
l) adempiere agli obblighi di
informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione
debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di
verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della
salute;
o) consegnare tempestivamente al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e
per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di
accedere ai dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui
all'articolo 26,
comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua
funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati
provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare all'INAIL, o
all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a
fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;(1)
s) consultare il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo
50;
t) adottare le misure necessarie
ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro,
nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 43.
Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle
dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone
presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento
di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più
di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo
35;
z) aggiornare le misure di
prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente
all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
bb) vigilare affinché i lavoratori
per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di
idoneità.
2 Il
datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al
medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la
programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e
dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1,
lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli
organi di vigilanza.
3 Gli
obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari
per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza
dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o
a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative,
restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi
previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo
giuridico.
Articolo 19 - Obblighi del preposto
1 In
riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti,
secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla
osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza
della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle
misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
d) informare il più presto
possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni
debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
f) segnalare tempestivamente al
datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia
ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro,
delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di
formazione secondo quanto previsto dall'articolo
37.
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
1 Ogni
lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono
gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.
2 I
lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore
di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,
ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le
attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato
i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al
datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e
possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare
senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
g) non compiere di propria
iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di
formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli
sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal
medico competente.
3 I
lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o
subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di
lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai
lavoratori autonomi
1 I
componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice
civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi
dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui
all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo devono:
a) utilizzare attrezzature di
lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di
protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di
cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si
svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2 I
soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività
svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza
sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41,
fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di
formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni
di cui all'articolo 37,
fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali.
Articolo 22 - Obblighi dei progettisti
1 I
progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i
principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono
attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei
fornitori
1 Sono
vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso
di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed
impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2 In
caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di
attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a
cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Articolo 24 - Obblighi degli installatori
1 Gli
installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi
tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di
salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti.
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1 Il
medico competente:
a) collabora con il datore di
lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure
per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,
all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori,
per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo
soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e
le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della
salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41
attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, anche tramite
l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f),
aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il
medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di
custodia;
d) consegna al datore di lavoro,
alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto
professionale;
e) consegna al lavoratore, alla
cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo
possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di
conservazione;
f) invia all'ISPESL,
esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei
casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del
rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere
copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio
medico di medicina generale;
g) fornisce informazioni ai
lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo
la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore
interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione
sanitaria;
i) comunica per iscritto, in
occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al
datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione
dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione
delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro
almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa
dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua
annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione
del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della
sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante
autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al
Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione
1 Il
datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o
di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalità
previste dal decreto di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare
in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la
verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di
iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione
dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445;
b) fornisce agli stessi soggetti
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività.
2
Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi
i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva.
3 Il
datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al
contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al
25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il
documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale
ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.
4 Ferme
restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità
solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi
previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in
solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente
dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni
conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.
5 Nei
singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche
qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente
decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del
codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai
sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza
del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo
specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente
periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del
lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli
stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono
accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6 Nella
predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia
delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a
valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al
costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del
presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a
quello preso in considerazione.
7 Per
quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8,
comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in
materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o
subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi
1
Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6,
anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici,
vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con
riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla
base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche
attraverso percorsi formativi mirati.
2 Il
possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1
costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative
agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni,
finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se
correlati ai medesimi appalti o subappalti.
Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei
rischi
1 La
valutazione di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo
europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato
di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere,
all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2 Il
documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve
avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione
di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di
prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle
procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono
essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e
poteri;
e) l'indicazione del nominativo
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e
del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio;
f) l'individuazione delle mansioni
che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.
3 Il
contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le
indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi
contenute nei successivi titoli del presente decreto.
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi
1 Il
datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui
all'articolo 17,
comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di
cui all'articolo
41.
2 Le
attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3 La
valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,
nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di
modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati
della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale
rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere
aggiornate.
4 Il
documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26,
comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale
si riferisce la valutazione dei rischi.
5 I
datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle
procedure standardizzate di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di
cui all'articolo 6,
comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli
stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della
valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si
applica alle attività di cui all'articolo 31,
comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g).
6 I
datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la
valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui
all'articolo 6,
comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure
trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7 Le
disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle
seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31,
comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono
attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad
amianto;
c) aziende che rientrano nel campo
di applicazione del titolo IV del presente decreto.
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di
gestione
1 Il
modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui
al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed
efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento
di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard
tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione
dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c) alle attività di natura
organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza
sanitaria;
e) alle attività di informazione e
formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con
riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di
documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche
dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure
adottate.
2 Il
modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei
sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui
al comma 1.
3 Il
modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto
dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività
svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e
i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del
rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello.
4 Il
modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di
controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel
tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e
l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati,
quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla
prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione
di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso
scientifico e tecnologico.
5 In
sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti
conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British
Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al
presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori
modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati
dalla Commissione di cui all'articolo
6.
6
L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al
presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le
attività finanziabili ai sensi dell'articolo
11.
Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Articolo 31 - Servizio di prevenzione e
protezione
1 Salvo
quanto previsto dall'articolo 34, il
datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione
all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o
servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di
lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente
articolo.
2 Gli
addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma
1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32,
devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche
dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento
dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3
Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di
lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle
conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione
di prevenzione e protezione del servizio.
4 Il
ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di
dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
32.
5 Ove
il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo
esonerato dalla propria responsabilità in materia.
6
L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di
cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive
modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli
articoli 6 e 8 del medesimo
decreto;
b) nelle centrali
termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni
di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni;
e) nelle aziende industriali con
oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con
oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e
cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
7 Nelle
ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione deve essere interno.
8 Nei
casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di
imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e
protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per
l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del
responsabile.
Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni
ed esterni
1 Le
capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attività lavorative.
2 Per
lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è
necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di
frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
3
Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto
coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al
comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate,
professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei
mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo
quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.
4 I
corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università,
dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione
della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e
dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle
associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli
organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo
di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi
previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
5
Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti
classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10,
4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di
cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute
corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla
frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo.
Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
6 I
responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono
tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti
nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2.
È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.
È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.
7 Le
competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di
formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del
servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
8 Negli
istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di
lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all'unità
scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una
unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che
si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di
istituti.
9 In
assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di
istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico
esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via
prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in
via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero
professionista.
10 Nei
casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto
esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve
comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un
adeguato numero di addetti.
Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e
protezione
1 Il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori
di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto
della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di
competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28,
comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di
sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di
informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle
consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica di cui all'articolo
35;
f) a fornire ai lavoratori le
informazioni di cui all'articolo
36.
2 I
componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto
in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto
legislativo.
3 Il
servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di
lavoro.
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1 Salvo
che nei casi di cui all'articolo 31,
comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo
soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi
previste nell'allegato 2
dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2 Il
datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve
frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di
48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle
articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui
al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto
è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di
definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
3 Il
datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a
frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto
nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente
periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui
all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati
dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Articolo 35 - Riunione periodica
1 Nelle
aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il
datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui
partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo
rappresentante;
b) il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove
nominato;
d) il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
2 Nel
corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei
partecipanti:
a) il documento di valutazione dei
rischi;
b) l'andamento degli infortuni e
delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le
caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione
individuale;
d) i programmi di informazione e
formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute.
3 Nel
corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone
prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie
professionali;
b) obiettivi di miglioramento
della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4 La
riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi
sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente
articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è
facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la
convocazione di un'apposita riunione.
5 Della
riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei
partecipanti per la sua consultazione.
Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1 Il
datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi per la salute e
sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in
generale;
b) sulle procedure che riguardano
il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di
lavoro;
d) sui nominativi del responsabile
e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente.
2 Il
datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è
esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso
delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati
di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;
c) sulle misure e le attività di
protezione e prevenzione adottate.
3 Il
datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e
al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3,
comma 9.
4 Il
contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove
la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa
verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso
informativo.
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
1 Il
datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno,
prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e
ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell'azienda.
2 La
durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma
1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
3 Il
datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai
titoli del presente decreto successivi al I.
Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4 La
formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in
occasione:
a) della costituzione del rapporto
di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento
di mansioni;
c) della introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
5
L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo
di lavoro.
6 La
formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o
all'insorgenza di nuovi rischi.
7 I
preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e
i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione
dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione.
8 I
soggetti di cui all'articolo 21,
comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente
definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
9 I
lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave
ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di
cui al comma 3
dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di
cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo
dell'articolo 13 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10 Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11 Le
modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione
generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c)
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e
individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di
rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e
protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione
collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le
imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le
imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12 La
formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire,
in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove
presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici
a carico dei lavoratori.
13 Il
contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze
necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della
comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso
formativo.
14 Le
competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di
formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto
formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai
fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di
vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al
presente decreto.
Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico
competente
1 Per
svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei
seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina
del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro
o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o
in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e
medicina preventiva o in medicina legale.
2 I
medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a
frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con
apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto
con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le
attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività
per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime
funzioni.
A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.
A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.
3 Per
lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario
partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e
integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in
vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma
triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per
cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro".
4 I
medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo
sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il
Ministero della salute.
Articolo 39 - Svolgimento dell'attività di medico
competente
1
L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della
medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di
salute occupazionale (ICOH).
2 Il
medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di
una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con
l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di
lavoro.
3 Il
dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono
attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte
del territorio nazionale, attività di medico competente.
4 Il
datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie
per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone
l'autonomia.
5 Il
medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della
collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di
lavoro che ne sopporta gli oneri.
6 Nei
casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese
nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il
datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi
un medico con funzioni di coordinamento.
Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il
Servizio sanitario nazionale
1 Entro
il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico
competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi
competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le
differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in
allegato 3B.
2 Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le
informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali,
all'ISPESL.
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
1 La
sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla
normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni
fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo
6;
b) qualora il lavoratore ne faccia
richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
2 La
sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa
a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione
specifica;
b) visita medica periodica per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti,
qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma,
in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa,
stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del
lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del
cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione
del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa
vigente.
3 Le
visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;(1)
b) per accertare stati di
gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla
normativa vigente.
4 Le
visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro,
comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati
al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere
a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
5 Gli
esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e
di rischio di cui all'articolo 25,
comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti
nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato,
secondo quanto previsto dall'articolo
53.
6 Il
medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui
al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione
specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o
permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità
permanente.
7 Nel
caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati
i limiti temporali di validità.
8 Dei
giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il
datore di lavoro e il lavoratore.
9
Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,
all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del
giudizio stesso.
Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla
mansione specifica
1 Il
datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge
12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41,
comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le
stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il
lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato
di salute.
2 Il
lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente
svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga
adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui
all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE
Articolo 43 - Disposizioni generali
1 Ai
fini degli adempimenti di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti
con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i
lavoratori di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che
possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi,
prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la
loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo
di lavoro;
e) adotta i provvedimenti
necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa
prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici
disponibili.
2 Ai
fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro
tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici
dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei
decreti di cui all'articolo
46.
3 I
lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei
rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.
4 Il
datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal
chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo
grave e immediato
1 Il
lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere
evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non
può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa.
2 Il
lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità
di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per
evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per
tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Articolo 45 - Primo soccorso
1 Il
datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle
dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico
competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di
primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle
altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati.
2 Le
caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti
del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla
natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di
rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15
luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di
adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
3 Con
appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza
permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15
luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.
Articolo 46 - Prevenzione incendi
1 La
prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di
esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri
applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza
della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e
dell'ambiente.
2 Nei
luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere
adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare
l'incolumità dei lavoratori.
3 Fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e
dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente
decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale,
in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali
sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad
individuare:
1) misure intese ad evitare
l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si
verifichi;
2) misure precauzionali di
esercizio;
3) metodi di controllo e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle
emergenze;
b) le caratteristiche dello
specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i
requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4 Fino
all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i
criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno
in data 10 marzo 1998.
5 Al
fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei
luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro
dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili
del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica
attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le
procedure per l'espletamento della attività di assistenza.
6 In
relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione
contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di
prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo,
deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano
ferme le rispettive competenze di cui all'articolo
13.
7 Le
maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo
di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili
per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di
lavoro.
Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
1 Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello
territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2 In
tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3 Nelle
aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più
aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto
previsto dall'articolo
48.
4 Nelle
aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5 Il
numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
6
L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in
sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza
della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro,
individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza
sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7 In
ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il
seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino
a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità
produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le
altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende
il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli
accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8
Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le
funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate
dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo
diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale
1 Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47,
comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e
con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità
produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia
stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
2 Le
modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1
sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di
categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In
mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono
individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.
3 Tutte
le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al
Fondo di cui all'articolo
52.
4 Per
l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto
delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui
al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave.
In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo
paritetico.
5 Ove
l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al
presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua
mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.
6
L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52
comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del
rappresentante della sicurezza territoriale.
7 Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad
una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la
durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore
iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o
designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
8
L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre
funzioni sindacali operative.
Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo
1
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati
dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a) i porti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi
di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da
individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto
di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n.
3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000
uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata
dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche
autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con
complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un
numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a
500.
2 Nei
contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel
sito produttivo.
3 La
contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui
al comma 2, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di
cui all'articolo 50 in
tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano
rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
1 Fatto
salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in
cui si svolgono le lavorazioni;
b) é consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nella azienda o unità produttiva;
c) é consultato sulla designazione
del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività
di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di
lavoro e del medico competente;
d) é consultato in merito
all'organizzazione della formazione di cui all'articolo
37;
e) riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure
di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai
preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e
agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie
professionali;
f) riceve le informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata
e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo
37;
h) promuove l'elaborazione,
l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in
occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,
dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione
periodica di cui all'articolo
35;
m) fa proposte in merito alla
attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della
azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità
competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai
rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati
per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante
il lavoro.
2 Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione,
nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e
delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui
all'articolo 18,
comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può
subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività
e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali.
3 Le
modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite
in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4 Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per
l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui
all'articolo 17,
comma 1, lettera a).
5 I
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori
rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese
appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione,
ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26,
comma 3.
6 Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel
documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei
rischi di cui all'articolo 26,
comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui
vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7
L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al
servizio di prevenzione e protezione.
Articolo 51 - Organismi paritetici
1 A
livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
2 Fatto
salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di
cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie
sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione, previsti dalle norme vigenti.
3 Gli
organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di
soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
4 Sono
fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi
previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali,
territoriali o aziendali.
5 Agli
effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli
organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli
istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
6 Gli
organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con
specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori
e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di
cui al comma 3.
7 Gli
organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui
all'articolo 7 una
relazione annuale sull'attività svolta.
8 Gli
organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48,
comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi
degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla
pariteticità
1
Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla
piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in
cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca
sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o,
almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento,
in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del
Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
territoriali, anche con riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione
dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli
imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori
stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli
organismi paritetici.
2 Il
fondo di cui al comma 1 è finanziato:
a) da un contributo delle aziende
di cui all'articolo 48,
comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore
occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva;
b) dalle entrate derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte
eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle sanzioni
previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel
corso dell'anno 2007, incrementato del 10 per cento;
c) con una quota parte delle
risorse di cui all'articolo 9,
comma 3;
d) relativamente all'attività
formative per le piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera b),
anche dalle risorse di cui all'articolo 11,
comma 2.
3 Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità di
funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle
risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo
procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.
4 Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una
relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.
Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO
AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI EDELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Articolo 53 - Tenuta della documentazione
1 È
consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la
memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente
decreto legislativo.
2 Le
modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione
della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
a) l'accesso alle funzioni del
sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal
datore di lavoro;
b) la validazione delle
informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in
funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione
dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle
persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di
codice identificativo autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di
modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati
occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già
memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su
supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal
presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di
memoria;
f) le informazioni siano
conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano
implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici
virali;
g) sia redatta, a cura
dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente
descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo.
Nella procedura non devono essere riportati i codici di
accesso.
3 Nel
caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi
geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai
dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso
la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando
quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei
dati da parte delle persone responsabili.
4 La
documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere
custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
materia di protezione dei dati personali.
5 Tutta
la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul
lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico
supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative
alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o
per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che
precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa
consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6 Fino
ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui
all'articolo 8
comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni
relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti
cancerogeni e biologici.
Articolo 54 - Comunicazioni e trasmissione della
documentazione
1 La
trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni
pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono
avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità
indicati dalle strutture riceventi.
Capo IV - Disposizioni penali
Sezione I - SANZIONI
Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente
1 È
punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a
15.000 euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei
rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di
cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e
che viola le disposizioni di cui all'articolo 18,
comma 1, lettere q) e z), prima parte;
b) che non provvede alla nomina
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo
34;
2 Nei
casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da
sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31,
comma 6, lettere a), b), c), d), f);
b) in aziende in cui si svolgono
attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268,
comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni
mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica
di amianto;
c) per le attività disciplinate
dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui
entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200
uomini-giorno.
3 È
punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non
redige il documento di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché
nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più
delle indicazioni di cui all'articolo 28,
comma 2, lettere c) ed e).
4 Il
datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18,
comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36,
commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);
b) con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18,
commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma
1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;
c) con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18,
comma 1, lettera c).
Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;
Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;
d) con l'arresto da quattro a otto
mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli
articoli 26, comma
1, e 2, lettere a) e
b), 34, commi 1 e 2;
e) con l'arresto da quattro a otto
mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli
articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;
f) con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina
di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a);
g) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma
1, lettera bb);
h) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione [degli articoli 18, comma
1, lettera u)](1), 29,
comma 4, e 35, comma
2;
i) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18,
comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre
giorni;
l) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 18,
comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un
giorno;
m) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione
dell'articolo 26,
comma 8;
n) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'articolo 18,
comma 1, lettera s);
o) con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1,
lettera aa).
5
L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i),
esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione
dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124.
Articolo 56 - Sanzioni per il preposto
1 I
preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in
osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto da uno a tre mesi
o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19,
comma 1, lettere a), e), f);
b) con l'arresto sino a un mese o
con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19,
comma 1, lettere b), c), d);
c) con l'ammenda da 300 a 900 euro
per la violazione dell'articolo 19,
comma 1, lettera g).
Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti
i fornitori e gli installatori
1 I
progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono
puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000
euro.
2 I
fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono
puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.000 a
45.000 euro.
3 Gli
installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono
puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000
euro.
Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente
1 Il
medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a un mese o
con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 25,
comma 1, lettere d), e) e f);
b) con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 25,
comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 25,
comma 1, lettera l);
d) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 25,
comma 1, lettere h), i) e m), e per la violazione dell'articolo 41,
comma 5;
e) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell'articolo 40,
comma 1.
Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori
1 I
lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o
con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20,
comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
b) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20
comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui
alla medesima disposizione.
Articolo 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa
familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle
società semplici operanti nel settore agricolo
1 I
soggetti di cui all'articolo 21 sono
puniti:
a) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 21,
comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 21,
comma 1, lettera c).
Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO
PENALE
Articolo 61 - Esercizio dei diritti della persona
offesa
1 In
caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o
di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene
del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico
ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione
alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte
civile e dell'azione di regresso.
2 Le
organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di
infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà
della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura
penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro
o che abbiano determinato una malattia professionale.
Titolo II - LUOGHI DI LAVORO
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 62 - Definizioni
1 Ferme
restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini
dell'applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a ospitare
posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva,
nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva
accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri
terreni facenti parte di un'azienda agricola o
forestale.
2 Le
disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o
mobili;
c) alle industrie
estrattive;
d) ai
pescherecci.
Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
1 I
luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato
IV.
2 I
luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei
lavoratori disabili.
3
L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le
vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro
utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.
4 La
disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate
misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi
sanitari e di igiene personale.
5 Ove
vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al
comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di
vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che
garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6 I
requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri
terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono
specificati nel punto 7 dell'allegato
IV.
Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro
1 Il
datore di lavoro provvede affinché:
b) le vie di circolazione interne
o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite
di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in
ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli
impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione
tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti
rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli
impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde
assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di
sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli,
vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro
funzionamento.
Articolo 65 - Locali sotterranei o
semisotterranei
1 È
vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o
semisotterranei.
2 In
deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al
lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano
particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede
ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di
microclima.
3
L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi
sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non
ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo
ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del
presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le
condizioni di cui al comma 2.
Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di
inquinamento
1 È
vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini,
fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture,
caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che
sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e
l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo
risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i
lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per
tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di
protezione.
L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
Articolo 67 - Notifiche all'organo di vigilanza
competente per territorio
1 La
costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a
lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di
quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di
settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per
territorio.
2 La
notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella
valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell'oggetto
delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle
stesse;
b) alla descrizione delle
caratteristiche dei locali e degli impianti.L'organo di vigilanza
territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere
modificazioni in relazione ai dati notificati.
3 La
notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è
prevista la presenza di più di tre lavoratori.
4 La
notifica di cui al presente articolo è valida ai fini delle eliminazioni e
delle semplificazioni di cui all'articolo 53,
comma 5.
Capo II - Sanzioni
Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro
1 Il
datore di lavoro è punito:
a) con l'arresto da sei a dodici
mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione
dell'articolo 66;
b) con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64
e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 67, commi
1 e 2.
Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONEINDIVIDUALE
Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
Articolo 69 - Definizioni
1 Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro:
qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di
lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il
trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia,
il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona
all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale
la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la
sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi
lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona
pericolosa;
e) operatore: il lavoratore
incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
1 Salvo
quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione
dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto.
2 Le
attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e
regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei
lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto,
devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato
V.
3 Si
considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature
di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4
Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro
funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei
lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai
sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non
rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle
disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano
immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente
per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha
rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore
di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto
dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la
situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più
requisiti essenziali di sicurezza;
b) dall'organo di vigilanza
territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti
della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento
tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del
mercato.
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
1 Il
datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi
ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e
sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che
devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di
recepimento delle direttive comunitarie.
2
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di
lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le
caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente
di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego
delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da
interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3 Il
datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso
delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano
essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non
sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le
quali quelle dell'allegato
VI.
4 Il
datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro
siano:
1) installate ed utilizzate in
conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione
al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di
cui all'articolo 70 e
siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto
di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di
aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui
all'articolo 18,
comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e
l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per
cui lo stesso è previsto.
5 Le
modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano
immissione sul mercato ai sensi dell' articolo 1,
comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle
modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6 Il
datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e
la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino
requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
7
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze
o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il
datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di
lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano
ricevuto una formazione adeguata e specifica;
b) in caso di riparazione, di
trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati
in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8 Fermo
restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede
affinché:
1) le attrezzature di lavoro la
cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a
un controllo iniziale
(dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
(dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
2) le attrezzature soggette a
influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine
a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. a controlli periodici, secondo
frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti,
ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime,
desumibili dai codici di buona prassi;
2. a controlli straordinari al
fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni
volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali
riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi
prolungati di inattività;
c) i controlli di cui alle lettere
a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e
l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono
essere effettuati da persona competente.
9 I
risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per
iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere
conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10
Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate
al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da
un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito
positivo.
11
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a
verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La
prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle
ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro.
12 Per
l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL
possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I
soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di
pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica
titolare della funzione.
13 Le
modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII,
nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui
al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
14 Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i
Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui
all'articolo 6,
vengono apportate le modifiche all'allegato VII
relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle
verifiche di cui al comma 11.
Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti
in uso
1
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria
attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70,
comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le
stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in
uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui
all'allegato
V.
2
Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro
attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione,
attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a
fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per
tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una
dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del
lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono
risultare formati conformemente alle disposizioni del presente
titolo.
Articolo 73 - Informazione e formazione
1
Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di
lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a
disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni
necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in
rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego
delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali
prevedibili.
2 Il
datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui
sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante,
anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali
attrezzature.
3 Le
informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai
lavoratori interessati.
4 Il
datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui
all'articolo 71,
comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da
consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche
in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre
persone.
5 In
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature
di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli
operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di
validità della formazione.
Capo II - Uso dei dispositivi di protezione
individuale
Articolo 74 - Definizioni
1 Si
intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato
"DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili
di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2 Non
costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro
ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di
soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione
individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione
individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando
utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività
lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o
per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per
individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Articolo 75 - Obbligo di uso
1 I DPI
devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.
Articolo 76 - Requisiti dei DPI
1 I DPI
devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
2 I DPI
di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da
prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni
esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze
ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati
all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3 In
caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi
devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti.
Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro
1 Il
datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la
valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri
mezzi;
b) individua le caratteristiche
dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla
lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio
rappresentate dagli stessi
DPI;
DPI;
c) valuta, sulla base delle
informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei
DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con
quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni
qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di
valutazione.
2 Il
datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal
fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato,
specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al
rischio;
c) caratteristiche del posto di
lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del
DPI.
3 Il
datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79,
comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti
dall'articolo
76.
4 Il
datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e
ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali
indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano
utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni
comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso
personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da
parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga
alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda
ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure
aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il
deposito dei DPI;
h) assicura una formazione
adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa
l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5 In
ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del
decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione
dell'udito.
Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori
1 In
ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20,
comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di
formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi
ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera
h), e 5.
2 In
ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20,
comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro
disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3 I
lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI
messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di
propria iniziativa.
4 Al
termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in
materia di riconsegna dei DPI.
5 I
lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o
al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI
messi a loro disposizione.
Articolo 79 - Criteri per l'individuazione e
l'uso
1 Il
contenuto dell'allegato VIII,
costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto
all'articolo 77, commi 1 e 4.
2 Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 6,
tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di
rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione
e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni
in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva,
si rende necessario l'impiego dei DPI.
Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche
Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro
1 Il
datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le
apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei
lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e
manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di
natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:
a) contatti elettrici
diretti;
b) contatti elettrici
indiretti;
c) innesco e propagazione di
incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici
e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed
indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto
ragionevolmente prevedibili.
2 A
tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al
precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le
caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali
interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente
di lavoro;
c) tutte le condizioni di
esercizio prevedibili.
3 A
seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta
le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al
minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione
collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del
lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a
garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con
l'adozione delle misure di cui al comma 1.
Articolo 81 - Requisiti di sicurezza
1 Tutti
i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e
gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati
e costruiti a regola d'arte.
2 Ferme
restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le
apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma
precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati
secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato
IX.
3 Le
procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto
delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei
manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle
direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona
tecnica contenute nell'allegato
IX.
Articolo 82 - Lavori sotto tensione
1 È
vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia
consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza,
secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore
scienza ed esperienza, nonché quando i lavori sono eseguiti nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le
attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di
buona tecnica;
b) per tensioni nominali non
superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua:
1) l'esecuzione di lavori su parti
in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di
lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della
pertinente normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le
attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di
buona tecnica;
c) per tensioni nominali superiori
a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché:
1) i lavori su parti in tensione
sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei
competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad
operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti
in tensione è affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai
sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale
attività;
3) le procedure adottate e le
attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di
buona tecnica.
2 Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni
di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3 Hanno
diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai
sensi della legislazione vigente.
Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti
attive
1 Non
possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di
impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze
particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque
a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX,
salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee
a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2 Si
considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute
nella pertinente normativa di buona tecnica.
Articolo 84 - Protezioni dai fulmini
1 Il
datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le
strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con
sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona
tecnica.
Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture
ed attrezzature
1 Il
datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le
strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati
dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la
presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in
caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali
esplosivi.
2 Le
protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche
disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme
di buona tecnica di cui all'allegato
IX.
Articolo 86 - Verifiche
1 Ferme
restando le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede
affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini,
siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle
norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di
conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2 Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le
modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma
1.
3
L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato
e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di
lavoro
1 Il
datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 1
e dell'articolo 70, comma
2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2,
5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V,
parte II;
2 Il
datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70,
comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3,
5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4,
dell'allegato V,
parte II;
b) dell'articolo 71,
comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.2.1 dell'allegato
VI.
3 Il
datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 750 a euro 2.500 per la violazione:
a) dell'articolo 70,
comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle
lettere a) e b) dell'allegato V,
parte II, e dell'allegato
VI;
d) dell'articolo 86,
comma 3.
Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili
Articolo 88 - Campo di applicazione
1 Il
presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri
temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89,
comma 1, lettera a).
2 Le
disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione,
ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti
connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi
di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti
che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o
esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e
utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli
impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori
del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione,
vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle
operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione,
ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri
dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi
teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si
effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di
un cantiere temporaneo o mobile.
Articolo 89 - Definizioni
1 Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile,
di seguito denominato:"cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato
X.
b) committente: il soggetto per
conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di
opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori:
soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per
la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la
fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il
responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona
fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di
cui all'articolo
91;
f) coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato,
dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti
di cui all'articolo 92, che
non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo
dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP) da lui designato;
g) uomini-giorno: entità presunta
del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate
dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione
dell'opera;
h) piano operativo di sicurezza:
il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17
comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato
XV;
i) impresa affidataria: impresa
titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione
dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di
lavoratori autonomi;
l) idoneità tecnico-professionale:
possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro,
di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione
dell'opera.
Articolo 90 - Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
1 Il
committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione
dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all'articolo 15. Al
fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di
sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il
responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o
fasi di lavoro.
2 Il
committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione
dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b).
3 Nei
cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non
contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa
esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione.
4 Nel
caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
98.
5 La
disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo
l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di
parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6 Il
committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 98, ha
facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione
sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7 Il
committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici
e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8 Il
committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in
qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 98, i soggetti
designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9 Il
committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento
dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità
tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.
Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall'allegato
XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici
una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato
ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui
al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione
competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire
o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese
esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere
a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di
lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni
a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con
proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del
documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione
dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è
sospesa.
10 In
assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100
o del fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di
cui all'articolo 99,
quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di
vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11 In
caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica
ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso
quanto disposto dall'articolo 92,
comma 2.
Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la
progettazione
1
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 100,
comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato
XV;
b) predispone un fascicolo, i cui
contenuti sono definiti all'allegato XVI,
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26
maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
2 Il
fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione
all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori
1
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni
di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e
la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano
operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 100 e
il fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi
di sicurezza;
c) organizza tra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto
previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al
responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli
articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e
propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso
in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo
grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.
2 Nei
casi di cui all'articolo 90,
comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti
di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e
predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b).
Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei
responsabili dei lavori
1 Il
committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento
degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei
lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei
lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla
verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma
1, lettera e), e 99.
2 La
designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità
connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 91, comma
1, e 92, comma
1, lettere a), b), c) e d).
Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
1 I
lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo
restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano
alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai
fini della sicurezza.
Articolo 95 - Misure generali di tutela
1 I
datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera
osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e
curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in
condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di
posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione
dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo
prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e
dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e
l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali,
in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione
dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari
tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di
lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività
che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del
cantiere.
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti
1 I
datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici,
anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche
familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi
alle prescrizioni di cui all'allegato
XIII;
b) predispongono l'accesso e la
recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e
individuabili;
c) curano la disposizione o
l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo
o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei
lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di
rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con
il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e
l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di
sicurezza di cui all'articolo 89,
comma 1, lettera h).
2
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e
la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente
al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z),
e all'articolo 26, commi 1, lettera
b), e 3.
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa
affidataria
1 Il
datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei
lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2 Gli
obblighi derivanti dall'articolo 26,
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96,
comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa
affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa
riferimento alle modalità di cui all'allegato
XVII.
3 Il
datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore
per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1 Il
coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in
una delle seguenti classi:
LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle
seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto
ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi
8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000,
nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle
costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito
industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte
di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre
anni.
2 I
soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di
attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a
specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni,
mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e
della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL,
dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi
ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi
paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3 I
contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono
rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato
XIV.
4
L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non
più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza
nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici
ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano
un certificato universitario attestante il superamento di un esame
relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui
programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o
l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario
con i medesimi contenuti minimi.
L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
5 Le
spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale
carico dei partecipanti.
6 Le
regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi
di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei
partecipanti.
Articolo 99 - Notifica preliminare
1 Il
committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori,
trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all'allegato XII,
nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90,
comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non
soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla
lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica
impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.
2 Copia
della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere
e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente
competente.
3 Gli
organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione
dell'articolo 51
possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso
gli organi di vigilanza.
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di
coordinamento
1 Il
piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla
complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del
processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di
cui all'allegato XI,
nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il
piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative
di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno
una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità
dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi
del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei
costi della sicurezza sono definiti all'allegato
XV.
2 Il
piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di
appalto.
3 I
datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono
tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano
operativo di sicurezza.
4 I
datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori.
5
L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al
coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso
le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.
6 Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui
esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio.
Articolo 101 - Obblighi di trasmissione
1 Il
committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e
di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per
l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera
trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla
gara di appalto.
2 Prima
dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al
comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3 Prima
dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il
proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale,
previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al
coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo
delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque
non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la
sicurezza
1 Prima
dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e
delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro
di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del
piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di
formulare proposte al riguardo.
Articolo 103 - Modalità di previsione dei livelli di
emissione sonora
1
L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti
può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di
rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è
riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6,
riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
Articolo 104 - Modalità attuative di particolari
obblighi
1 Nei
cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni
lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102
costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35,
salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
2 Nei
cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni
lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la
visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi
caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico
competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a
giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi
ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla
sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno
l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori
soggetti alla sua sorveglianza.
3 Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i
contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione
nazionale di categoria.
4 I
datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei
lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito
servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18,
comma 1, lettera b).
Capo II - Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzionie nei lavori in quota
Sezione I - Campo di applicazione
Articolo 105 - Attività soggette
1 Le
norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque
esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi,
concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile
gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le
norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente
capo e ad in ogni altra attività lavorativa.
Articolo 106 - Attività escluse
1 Le
disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione,
ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) alle attività di prospezione,
ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri
dello Stato;
c) ai lavori svolti in
mare.
Articolo 107 - Definizioni
1 Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro
in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di
caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano
stabile.
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
Articolo 108 - Viabilità nei cantieri
1
Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità
delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell'allegato
XVIII.
Articolo 109 - Recinzione del cantiere
1 Il
cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di
recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli
estranei alle lavorazioni.
Articolo 110 - Luoghi di transito
1 Il
transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve
essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele
adeguate.
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di
attrezzature per lavori in quota
1 Il
datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono
essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche
adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature
di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure,
in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
b) dimensioni delle attrezzature
di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di
rischi.
2 Il
datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti
di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione,
al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3 Il
datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale
posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature
di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato
livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle
caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
4 Il
datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente
sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei
rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di
sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più
sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle
caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso
datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi
accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in
particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere
ergonomico.
5 Il
datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate
in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i
rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione,
prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione
contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una
configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute
da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile,
eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva
contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui
sono presenti scale a pioli o a gradini.
6 Il
datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura
particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di
protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza
equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali
misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro
di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le
cadute devono essere ripristinati.
7 Il
datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le
condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute
dei lavoratori.
8 Il
datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare
bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in
quota.
Articolo 112 - Idoneità delle opere
provvisionali
1 Le
opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola
d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate
in efficienza per la intera durata del lavoro.
2 Prima
di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere
alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi
dell'allegato
XIX.
Articolo 113 - S c a l e
1 Le
scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di
lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai
carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I
gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e
larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi
pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto
normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti
devono essere munite di almeno un corrimano.
2 Le
scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o
incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi,
devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani,
di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di
ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso
l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve
distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15
centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è
fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca
intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono
essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad
evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un
metro.
3 Le
scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale
adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente
resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni
appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli
fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di
nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere
applicato anche un tirante intermedio. È vietato l'uso di scale che
presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli
rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli
alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi
antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per
assicurare la stabilità della scala.
4 Per
le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta,
anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza
indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per
l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere
poste l'una in prosecuzione dell'altra.
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause,
comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6 Il
datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da
garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti
criteri:
a) le scale a pioli portatili
devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate
e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono
essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in
maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di
oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle
scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi
dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per
l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da
più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da
assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono
essere fissate stabilmente prima di accedervi.
7 Il
datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da
consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e
di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una
scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
8 Per
l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo
all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono
osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in
opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual
caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti
fisse;
b) le scale in opera lunghe più di
8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di
inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi
sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei
lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della
scala.
9 Le
scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere
provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che
impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di
sicurezza.
10 È
ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai
commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato
XX.
XX.
Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro
1
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di
caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e
malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di
lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la
caduta di materiali.
2 Il
posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato
con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i
carichi.
3 Nei
lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di
spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere
predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone
direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano
in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale
adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.
Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute
dall'alto
1 Nei
lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione
collettiva come previsto all'articolo 111,
comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei
sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente
presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di
ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita
flessibili;
g) guide o linee vita
rigide;
h)
imbracature.
2 Il
sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere
una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di
energia a 4 metri.
3 Il
cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo
una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o
provvisionali.
4 Nei
lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi
equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti
l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
1 Il
datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante
funi in conformità ai seguenti requisiti:
La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.
a) sistema comprendente almeno due
funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno,
detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario,
detta fune di sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in circostanze
eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più
pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la
sicurezza;
b) lavoratori dotati di
un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di
sicurezza;
c) fune di lavoro munita di
meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante
volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il
controllo dei propri movimenti.
La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.
2 Il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di
procedure di salvataggio.
3 La
formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve
riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche
operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia
su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione,
durata e conservazione;
d) gli elementi di primo
soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure
di prevenzione e protezione;
f) le procedure di
salvataggio.
4 I
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di
validità dei corsi sono riportati nell'allegato
XXI.
Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti
attive
1
Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per
circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette,
ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una
delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in
sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che
impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone,
macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di sicurezza.
2 La
distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti
diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di
lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.
Sezione III - Scavi e fondazioni
Articolo 118 - Splateamento e sbancamento
1 Nei
lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di
escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una
inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da
impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera
l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento
alla base e conseguente franamento della parete.
2
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di
piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da
temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al
consolidamento del terreno.
3 Nei
lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza
degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte
di attacco.
4 Il
posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito
di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
5 Ai
lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base
della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza
dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea
superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata
mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello
scavo.
Articolo 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
1 Nello
scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza
del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione
alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo
scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.
2 Le
tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi
di almeno 30 centimetri.
3 Nello
scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti
pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare
franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere
applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione
può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in
muratura.
4
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle
sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche
o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli
scavi.
5 Nella
infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e
precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni
o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.
6 Nei
lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto,
a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del
materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio
della benna.
7 Nei
pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza
all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il
recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimità degli
scavi
1 È
vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si
deve provvedere alle necessarie puntellature.
Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi
1
Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e
fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli
derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti,
infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del
terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di
compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che
possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
2
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici,
asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile
assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori
devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale
delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di
protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che
deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza.
Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno
ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore
colpito dai gas.
3
Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di
autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei
gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e
sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.
4
Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o
esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea
ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da
temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di
corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare
fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5 Nei
casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati
nell'esecuzione dei lavori.
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
1 Nei
lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere
adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o
ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad
eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto
2 dell'allegato
XVIII.
Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere
provvisionali
1 Il
montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti
sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Articolo 124 - Deposito di materiali sulle
impalcature
1 Sopra
i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi
deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari
ai lavori.
2 Il
peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello
che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio
occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie
per l'andamento del lavoro.
Articolo 125 - Disposizione dei montanti
1 I
montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di
sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono
altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la
costruzione.
2 Per
le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in
un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli
ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.
3 Il
piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di
appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso
verticale ed orizzontale.
4
L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20
l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
5 La
distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60;
può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da
evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la
sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o
architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.
6 Il
ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in
corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.
Articolo 126 - Parapetti
1 Gli
impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti
ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati
verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di
conservazione.
Articolo 127 - Ponti a sbalzo
1 Nei
casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti
normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro
costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la
solidità e la stabilità.
Articolo 128 - Sottoponti
1 Gli
impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza,
costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
2 La
costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i
ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di
riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in
conglomerato cementizio
1 Nella
esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si
provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con
montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei
pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano
raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile
di almeno m 1,20.
2 Le
armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o
della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del
fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna
del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a
sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.
3 In
corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere
sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un
impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di
materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una
chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti
le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area
sottostante.
Articolo 130 - Andatoie e passerelle
1 Le
andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano
destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al
trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50
per cento.
2 Le
andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad
opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati
listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo
carico.
Sezione V - Ponteggi fissi
Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed
all'impiego
1 La
costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti
prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della
presente sezione.
2 Per
ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego,
corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere
specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
3 Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta
all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di
esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già
autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti
alla norma UNI EN 74.
4
Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego
ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a
condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico
condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano
la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona
tecnica.
5
L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per
verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso
tecnico.
6
Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal
fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle
istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo
132.
7 Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche
dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi
dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a
campione presso le sedi di produzione.
Articolo 132 - Relazione tecnica
1 La
relazione di cui all'articolo 131
deve contenere:
a) descrizione degli elementi che
costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili
e schema dell'insieme;
b) caratteristiche di resistenza
dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli
materiali;
c) indicazione delle prove di
carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo
varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di
carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio,
impiego e smontaggio del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con
l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi
e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del
calcolo per ogni singola applicazione.
Articolo 133 - Progetto
1 I
ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella
relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni
strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre
opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di
notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai
sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e
stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione
ministeriale;
b) disegno
esecutivo.
2 Dal
progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a
norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto
occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle
sollecitazioni e dell'esecuzione.
3 Copia
dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e
copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed
esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui
vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma
1.
Articolo 134 - Documentazione
1 Nei
cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a
richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al
comma 6
dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati
nell'allegato XXII del presente Titolo.
2 Le
eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul
disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato
l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
Articolo 135 - Marchio del fabbricante
1 Gli
elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e
comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del
fabbricante.
Articolo 136 - Montaggio e smontaggio
1 Nei
lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona
competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in
funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle
condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici
sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di
lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di
applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti
particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è
messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei
lavoratori interessati.
2 Nel
serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere
collocati strettamente l'uno vicino all'altro.
3 Per
ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può
fare parte del parapetto.
4 Il
datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi
di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie
di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra
soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti
elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) dispositivi appropriati
impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante
l'esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la
disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del
lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire
un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati
dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti
durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli
elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di
protezione collettiva contro le cadute.
5 Il
datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte
per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico
e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona
di pericolo, ai sensi del titolo V.
6 Il
datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o
trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte
e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto
una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7 La
formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve
riguardare:
a) la comprensione del piano di
montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con
riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei
rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso
di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla
sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico
ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le
suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono
comportare.
8 I
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di
validità dei corsi sono riportati nell'allegato
XXI.
Articolo 137 - Manutenzione e revisione
1 Il
responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente
perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve
assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei
giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando
l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
2 I
vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni
con idonei sistemi di protezione.
Articolo 138 - Norme particolari
1 Le
tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non
possano scivolare sui traversi metallici.
2 È
consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura
non superiore a 30 centimetri.
3 È
fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.
4 È
fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
5 Per i
ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui all'articolo 125,
comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1
metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda;
b) alla disposizione di cui all'articolo 126,
comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a
95 cm rispetto al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui all'articolo 126,
comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a
15 cm rispetto al piano di calpestio;
d) alla disposizione di cui all'articolo 128,
comma 1, nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che
prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di
sicurezza.
Sezione VI - Ponteggi movibili
Articolo 139 - Ponti su cavalletti
1 I
ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non
devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.
Articolo 140 - Ponti su ruote a torre
1 I
ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo
margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere
sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non
possano essere ribaltati.
2 Il
piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del
ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o
altro mezzo equivalente.
3 Le
ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle
due parti o sistemi equivalenti.
4 I
ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due
piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre
conformi all'allegato XXIII.
5 La
verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con
pendolino.
6 I
ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di
contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano
lavoratori o carichi.
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Articolo 141 - Strutture speciali
1
Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di
gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni
per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle
fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.
Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e
simili
1 Le
armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte,
architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente
dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere
costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria
solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione
ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
2 Le
armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per
coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso
corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o
architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.
3 I
disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente,
devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di
vigilanza.
Articolo 143 - Posa delle armature e delle
centine
1 Prima
della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui
all'articolo precedente, è fatto obbligo di assicurarsi della resistenza
del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo
da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture
sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per
presenza d'acqua.
Articolo 144 - Resistenza delle armature
1 Le
armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture,
anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le
sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante
l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e
dell'acqua.
2 Il
carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere
opportunamente distribuito.
Articolo 145 - Disarmo delle armature
1 Il
disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2
dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori
che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che
il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
2 È
fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando
sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.
3 Nel
disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate
le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere
in conglomerato cementizio.
Articolo 146 - Difesa delle aperture
1 Le
aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere
circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono
essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non
inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
2
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o
di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera
mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo
necessario al passaggio.
3 Le
aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità
superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole
fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la
caduta di persone.
Articolo 147 - Scale in muratura
1 Lungo
le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla
posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con
tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.
2 Il
vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta
all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone
transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.
3 Sulle
rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non
siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati
larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati
trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40
centimetri.
Articolo 148 - Lavori speciali
1 Prima
di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e
simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente
per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
2 Nel
caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari
apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette,
disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e
facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale
anticaduta.
Articolo 149 - Paratoie e cassoni
1
Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali
appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura
adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione
d'acqua e di materiali.
2 La
costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una
paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la
diretta sorveglianza di un preposto.
3 Il
datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati
ad intervalli regolari.
Sezione VIII - Demolizioni
Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture
1 Prima
dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla
verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie
strutture da demolire.
2 In
relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di
rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la
demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
Articolo 151 - Ordine delle demolizioni
1 I
lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono
essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera
da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di
collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
2 La
successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel
POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve
essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
Articolo 152 - Misure di sicurezza
1 La
demolizione dei muri effettuata con attrez-zature manuali deve essere
fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in
demolizione.
2 È
vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in
demolizione.
3 Gli
obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di
altezza inferiore ai due metri.
Articolo 153 - Convogliamento del materiale di
demolizione
1 Il
materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere
trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo
inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello
del piano di raccolta.
2 I
canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi
nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente
rinforzati.
3
L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo
che non possano cadervi accidentalmente persone.
4 Ove
sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di
demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
5
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il
sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali
di risulta.
Articolo 154 - Sbarramento della zona di
demolizione
1 Nella
zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il
transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
2
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed
il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo
che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento
1 Salvo
l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la
demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore
a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per
spinta.
2 La
trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza
strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura
opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da
non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.
3
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la
sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e
mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento
degli operai dalla zona interessata.
4 Il
rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per
opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli
sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
5 Deve
essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito
alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o
lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i
lavoratori addetti.
Articolo 156 - Verifiche
1 Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione
consultiva permanente, può stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche
ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo
tecnico incaricato.
Capo III - Sanzioni
Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i
responsabili dei lavori
1 Il
committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli
90, commi 1, secondo
periodo, 3, 4 e 5;
b) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 90,
comma 9, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell'articolo 101, comma
1, primo periodo;
d) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo 90,
comma 9, lettera c).
Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori
1 Il
coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91,
comma 1.
2 Il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 92,
comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92,
comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 92,
comma 1, lettera d).
Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro, i
dirigenti e i preposti
1 Il
datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96,
comma 1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118,
121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;