REGIME COMUNITARIO DELLE QUOTE LATTE.|
Art. 1 (Finalità dell’intervento) La Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1469 del 22.09.2006 ha definito le procedure per l'assegnazione delle quote disponibili alla riserva regionale, in applicazione della legge n.119/2003 e s.m.i. I produttori latte vaccino della Regione Campania, con reali e manifeste esigenze di incremento dei propri livelli produttivi ed in possesso dei prescritti requisiti, possono presentare apposita istanza secondo le modalità stabilite con il presente bando.
Art. 2 (Quote disponibili alla riserva regionale) Le quote disponibili alla riserva regionale, distinte per le differenti zone omogenee e all’interno di ognuna di esse per quota consegne e quota vendite dirette, sono di seguito indicate:
Art. 3 (Soggetti beneficiari) I produttori latte vaccino della Regione Campania per accedere alle graduatorie di assegnazione devono presentare apposita istanza ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell’Alimentazione (Settori Alimentazione) competenti per territorio provinciale indicando la quota di cui si richiede l’assegnazione. Possono presentare istanza anche gli allevatori non titolari di quota, purchè giovani imprenditori secondo la definizione di cui all'art. 5 del presente bando. La competenza provinciale è determinata dalla particella catastale su cui è ubicata la stalla ed il codice aziendale assegnato dalla Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) competente per territorio, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 31 Luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4 (Requisiti generali richiesti) Il produttore deve essere in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare e con quanto previsto dalla vigente normativa sanitaria in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte. La capacità produttiva aziendale deve essere superiore alla quota individuale di cui risulta titolare l’azienda, come registrato nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), alla data del 1° Aprile 2011. La capacità produttiva aziendale è determinata moltiplicando il numero medio di lattifere – le cui produzioni sono destinate ad essere commercializzate tal quali o trasformate - presenti in allevamento al momento della presentazione dell’istanza per la media provinciale ad anno calcolata sulla totalità dei capi presenti in allevamento come rilevabile dall’ultimo “Bollettino dei controlli della produttività del latte” delle statistiche ufficiali A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) riferita ad ogni provincia di ubicazione della stalla. La quota individuale, alla data del 1° Aprile 2011, non deve essere superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree. Il vincolo quota/superficie, per le assegnazioni di cui al presente bando, non si applica alle aziende ricadenti nei territori di cui all’art. 20 del Reg. CE n. 1257/99, riclassificati come zone di pianura dalla legge 119/2003 ai soli fini dell’applicazione del regime delle quote latte. Non possono beneficiare delle assegnazioni di quota i produttori che, a partire dal periodo 1995/96, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, le quote individuali di cui erano titolari. Non possono beneficiare delle attribuzioni di quota, inoltre, coloro i quali sono risultati assegnatari di un quantitativo, in totale, pari o superiore a 20.000 kg per le campagne 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. I produttori che hanno usufruito di un quantitativo inferiore a 20.000 kg per le tre campagne suddette, possono usufruire di nuove attribuzioni nei limiti della differenza fra il quantitativo già attribuito ed il limite dei 20.000 kg summenzionato, fermo restando quanto previsto all’art. 12 del presente bando.
Art. 5 (Requisiti specifici richiesti) Possono accedere alle graduatorie di cui all'art. 11 i produttori in possesso, oltre ai requisiti generali di cui all'art. 4, di almeno uno dei seguenti requisiti specifici, fermo restando quanto stabilito all'art. 12 del presente bando:
Art. 6 (Presentazione delle istanze) Le istanze redatte in carta semplice - conformemente all'allegato modello A - e con firma autenticata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e smi, devono essere inviate, a pena di esclusione, singolarmente e complete di tutta la documentazione prevista, a mezzo raccomandata postale A/R direttamente agli uffici competenti entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. A tal fine fa fede la data del timbro postale. Le istanze inviate dopo il termine suindicato e/o con modalità differenti da quella sopra richiamata saranno dichiarate irricevibili. Il termine entro il quale devono essere inviate le istanze è spostato al primo giorno feriale utile qualora la scadenza coincida con un giorno festivo. L’Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata. Le istanze devono essere inviate ai competenti uffici il cui indirizzo è di seguito indicato: Ø per le aziende in provincia di Avellino: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Centro Direzionale, Collina Liguorini, 83100 AVELLINO; Ø per le aziende in provincia di Benevento: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Via Trieste e Trento 1, 82100 BENEVENTO; Ø per le aziende in provincia di Caserta: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Centro Direzionale - Loc. San Benedetto, 81100 CASERTA; Ø per le aziende in provincia di Napoli: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Centro Direzionale di Napoli, isola A/6 (piano 12), 80143 NAPOLI; Ø per le aziende in provincia di Salerno: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Via Generale Clark, 103 - 84131 SALERNO. I produttori partecipano alla assegnazione delle quote di cui all'art. 2 del presente bando relativamente ad una sola delle due graduatorie consegne o vendite dirette a seconda dell’indicazione fornita all’atto della presentazione dell’istanza e per i quantitativi disponibili nell’area omogenea di appartenenza della propria azienda.
Art. 7 (Documentazione da allegare alle istanze) Le istanze devono essere corredate, per la verifica del limite di trenta tonnellate di quota per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU), dell'allegato modello A/1 in cui sono dettagliate le superfici aziendali detenute a titolo di proprietà o affitto. Sono escluse dalla presentazione di detto modello le aziende ricadenti nei territori di cui all’art. 20 del reg. (CE) n. 1257/1999. Nel caso dei contratti di affitto di cui al capoverso precedente - con scadenza anteriore al limite temporale di 5 anni a decorrere dal 1° Aprile 2011 - il produttore interessato deve allegare all’istanza di presentazione di cui all’art. 6 un atto di proroga del contratto la cui validità è sufficiente a coprire il richiamato limite temporale minimo di 5 anni. All’esito positivo dell’assegnazione di quota dal bacino regionale il produttore interessato esibisce prova dell’avvenuta registrazione del contratto, pena la revoca della quota assegnata. Le società di giovani imprenditori agricoli organizzati in forma societaria, come definite all'art. 5, e le società in possesso dei requisiti per poter beneficiare del punteggio riservato ai produttori di sesso femminile, come definite all'art. 10, devono presentare, altresì, idonea documentazione probatoria atta a giustificare l'attribuzione del punteggio indicato allo stesso articolo 10.
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Art. 8 (Istruttoria delle istanze) I Settori Alimentazione effettuano l’istruttoria delle istanze pervenute verificando i dati dichiarati e la documentazione prodotta anche attraverso l’accesso diretto alle specifiche banche dati di altre Amministrazioni (fascicolo aziendale, BDN, registro pubblico delle quote, ecc.). I Settori Alimentazione, all’esito delle fasi istruttorie, comunicano agli interessati l’eventuale non ammissione alla graduatoria regionale nei modi e nei termini di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni con l’espressa indicazione dei motivi ostativi del mancato accoglimento dell'istanza. Per le istanza risultate ammissibili alla graduatoria regionale i Settori anzidetti, Ai Settori Alimentazione competono, altresì, le verifiche di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e smi sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dai richiedenti con la presentazione delle istanze.
Art. 9 (Criteri per la formazione degli elenchi provinciali) Gli elenchi provinciali dei produttori ammessi alla graduatoria regionale sono distinti per zone omogenee, come definite dalla legge n. 119/2003 e s.m.i e dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 31 Luglio 2003 e s.m.i., sia per le consegne che per le vendite dirette. Le zone individuate, pertanto, sono: A. Zone di pianura; B. Zone svantaggiate; C. Zone di montagna; Le priorità di attribuzione riconosciute, ai sensi della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1469 del 22.09.2006, per ognuna delle zone summenzionate sono le seguenti: A) Zone di pianura 1) i produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto; 2) i giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota; 3) i produttori che hanno stipulato contratti di affitto di sola quota in corso di periodo per la campagna 2009/2010 ed i produttori che hanno stipulato contratti di acquisto di sola quota per la campagna 2010/2011, nei limiti del 100% della quota acquisita, fermo restando quanto stabilito dagli artt. 4 e 12 del presente bando; 4) le aziende che hanno prodotto più del 95% della propria quota individuale nella campagna 2009/2010, nei limiti del quantitativo prodotto che ecceda il suddetto 95%, fermo restando quanto stabilito dagli art. 4 e 12 del presente bando; 5) l’eventuale disponibilità residua alimenta i quantitativi da riattribuire per le zone di cui alle lettere B e C in misura proporzionale alle quote disponibili di cui all'art. 2 del presente bando. B) Zone svantaggiate 1) i giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota; 2) i produttori che hanno stipulato contratti di affitto di sola quota in corso di periodo per la campagna 2009/2010 ed i produttori che hanno stipulato contratti di acquisto di sola quota per la campagna 2010/2011, nei limiti del 100% della quota acquisita, fermo restando quanto stabilito dagli art. 4 e 12 del presente bando; 3) le aziende che hanno prodotto più del 95% della propria quota individuale nella campagna 2009/2010, nei limiti del quantitativo prodotto che ecceda il suddetto 95%, fermo restando quanto stabilito dagli art. 4 e 12 del presente bando; 4) l’eventuale disponibilità residua alimenta i quantitativi da riattribuire per le zone di cui alla lettera C; C) Zone di montagna 1) i giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota; 2) i produttori che hanno stipulato contratti di affitto di sola quota in corso di periodo per la campagna 2009/2010 ed i produttori che hanno stipulato contratti di acquisto di sola quota per la campagna 2010/2011, nei limiti del 100% della quota acquisita, fermo restando quanto stabilito dagli art. 4 e 12 del presente bando; 3) le aziende che hanno prodotto più del 95% della propria quota individuale nella campagna 2009/2010, nei limiti del quantitativo prodotto che ecceda il suddetto 95%, fermo restando quanto stabilito dagli art. 4 e 12 del presente bando; 4) eventuali quote ancora disponibili rientrano nella riserva regionale.
Art. 10 (Punteggi attribuibili) Gli elenchi provinciali dei produttori ammessi alla graduatoria regionale sono redatti, per ciascuna zona omogenea, sia per le consegne che per le vendite dirette, in base ad un punteggio attribuito sulla scorta dei fattori di valutazione indicati nella seguente tabella.(riportata in calce)
Art. 11 (Formazione delle graduatorie regionali) Il Settore I.P.A., sulla scorta degli elenchi provinciali approvati dai Dirigenti dei Settori Alimentazione competenti, provvede a redigere e formalizzare con proprio provvedimento le graduatorie regionali distinte per zone omogenee, sia per le consegne che per le vendite dirette, dei produttori beneficiari delle assegnazioni. A parità di punteggio la graduatoria regionale è ordinata in base all’età dei titolari o dei rappresentanti legali dell’azienda a partire da quello più giovane di età riferita al momento della presentazione dell’istanza. Per i giovani organizzati in forma societaria la priorità, sempre a parità di punteggio, è data in base alla data di costituzione della società stessa a partire da quella meno recente. In caso di ulteriore parità in graduatoria è data priorità all’istanza presentata in data antecedente.
Art. 12 (Assegnazioni) Le assegnazioni di quota hanno effetto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 119/2003 e smi, a decorrere dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo del provvedimento amministrativo di attribuzione della quota stessa. Non si procede ad effettuare assegnazioni di quota per quantitativi inferiori a 5.000 kg e superiori a 20.000 kg per azienda, ad eccezione delle assegnazioni:
Non si procede, inoltre, ad effettuare assegnazioni di quota oltre i limiti determinati dalla capacità produttiva aziendale accertata. Non si procede, altresì, ad effettuare assegnazioni di quota oltre i limiti che determinano il superamento di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree; il vincolo quota/superficie non si applica alle aziende ricadenti nei territori di cui all’art. 20 del Reg. CE n. 1257/1999. I produttori assegnatari di quota ai sensi del presente bando non possono affittare, vendere, o costituire in comodato o in soccida, in tutto o in parte la propria quota individuale disgiuntamente dall'azienda, pena la revoca della quota assegnata ed il rientro della stessa nella disponibilità del bacino regionale. L’elenco dei beneficiari delle assegnazioni effettuate è pubblicato sul B.U.R.C. e sul sito della Regione Campania www.sito.regione.campania.it/agricoltura nella sezione quote latte e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge anche per i produttori che pur collocati in graduatoria non risultano assegnatari di alcun quantitativo di quota per esaurimento delle disponibilità della stessa al bacino regionale.
Art. 13 (Disposizioni finali) Il presente bando costituisce lex specialis e, pertanto, la richiesta di assegnazione della quota di cui alle presenti disposizioni comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia a quanto disciplinato con deliberazione n.1469 del 22.09.2006 ed alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia. | |||||||||||||||
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Tabella art.10
Note (*) Sono considerati giovani imprenditori agricoli ai fini dell’attribuzione delle quote indicate nel presente bando:
Il requisito dell’età deve essere soddisfatto al momento della presentazione della domanda. | ||||||||||||||||