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    AREA LEGISLATIVA          Tributario          NC.cl - Roma, 19 maggio 2000

Circolare n. 10979  prot. n. 2215

IVA - aliquote per l’edilizia rurale.

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In relazione alle variazioni di aliquota nel settore dell’edilizia rurale, si ritiene opportuno riepilogare le vigenti aliquote, fornendo un aggiornamento della precedente circolare confederale n. 10011 dell’8 giugno 1995.

Aliquota 4%

  • Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi alla costruzione di fabbricati rurali, ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all’allevamento del bestiame e alle attivitā connesse, sussistendo le condizioni di cui all’art. 9, comma 3, lett. c) ed e), del D.L. n. 557/93, modificato dal DPR 23.3.1998, n. 139 (v. circolare confederale n. 10596 del 1°.6.1998):

lettera c)

il terreno cui il fabbricato č asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno č ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

lettera e)

i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unitā immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali;

  • per le cessioni di beni finiti (diversi da materie prime e semilavorate) forniti per la costruzione dei fabbricati rurali ad uso abitativo (tabella A, parte II, n. 24).

Aliquota 10%

  • per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge 5.8.1978, n. 457, lettera "c" (interventi di restauro e risanamento conservativo), e lettera "d" (interventi di ristrutturazione edilizia) eseguiti su fabbricati rurali ad uso abitativo e non abitativo (tabella A, parte III, n. 127 quaterdecies);
  • per le cessioni di beni finiti (diversi da materie prime e semilavorate) forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui al precedente punto (tabella A, parte III, n. 127 terdecies).

Aliquota 20%

Tutte le prestazioni di servizi e le cessioni di beni diverse da quelle sopra elencate.

Legge Finanziaria n. 488/99 - art. 7

L’articolo 7 della legge finanziaria introduce per l’anno 2000 l’applicazione generalizzata dell’aliquota IVA del 10% per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio previste dall’art. 31, lettere a), b), c), d), della legge 457/78, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Di conseguenza, la predetta aliquota agevolata del 10% torna applicabile, per il periodo suddetto, oltre che agli interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (v. circolare ministeriale n. 247/E del 29.12.1999 e n. 71 del 7.4.2000 del Ministero delle Finanze) (www.finanze.it).

Si ritiene che l’agevolazione in commento risulti applicabile anche alle prestazioni relative agli interventi su fabbricati rurali ad uso abitativo dell’imprenditore agricolo.