Confederazione Generale dellAgricoltura Italiana
Decreto Interministeriale 21 aprile 2004 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (omissis) Decreta ART. 1
ART. 2
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| Circolare n. 11281 Direzione Sindacale e Legislativa Prot. N. 1545 c:\circ\fabbricati rurali aprile 2002.doc\PM.cl Tributario Roma, 11 aprile 2002 Oggetto: catasto Fabbricati rurali Accatastamento in caso duso Come chiarito con circolare n. 10866 del 5 novembre 1999 laccatastamento in caso duso dei fabbricati obiettivamente rurali compravendita, successione, donazione o costituzione di diritti reali sul fabbricato - sarà reso obbligatorio da un decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Territorio che dovrà indicare i tempi tecnici per la definizione delle necessarie procedure informatiche. Nellattesa, pertanto, del completamento della formazione dufficio del catasto dei fabbricati, nei casi in cui si realizza il cosiddetto "caso duso" (vendita, successioni, donazioni, etc), la procedura Docfa non trova applicazione in quanto sostituita dalla sola voltura catastale (circ. n. 96/T del 9.4.1998). Deve trattarsi ovviamente di fabbricati rurali già censiti nel catasto terreni e che risultano dai certificati catastali nei quali è indicata la sola superficie occupata dal fabbricato senza attribuzione di rendita, in quanto pertinenza dei terreni sui quali insistono. Utilizzazione del fabbricato di abitazione Limmobile deve essere utilizzato quale abitazione:
Per questultima categoria di soggetti le istruzioni allUNICO 2000 prevedono che la casa di abitazione non perde il requisito di ruralità quando il terreno è condotto da soggetti il cui volume daffari, derivante dallattività agricola, è superiore alla metà del reddito complessivo. Ne consegue che labitazione del pensionato non perde la ruralità se il terreno è dato in affitto per lesercizio dellattività ad un soggetto che soddisfa le condizioni di cui allarticolo 9. Qualora, invece, il pensionato decida di utilizzare il fondo solo per le proprie necessità dellautoconsumo e, pertanto, non sia più titolare della partita IVA, deve ritenersi che, venendo meno i presupposti dellesercizio dellattività, i fabbricati perdono la ruralità per cui si trasformano in immobili di tipo urbano. Fabbricati rurali non censiti nel catasto terreni Come chiarito nella circolare confederale n. 11152 del 10 maggio 2001, per i fabbricati rurali non censiti nel catasto terreni e non dichiarati entro l11 marzo 1998, il DPR n. 536/99 ha ripristinato transitoriamente le modalità di accatastamento di tali fabbricati rurali, avvalendosi della procedura prevista per la conservazione del catasto terreni (Mod. 26). La possibilità di utilizzare tale norma è scaduta il 1° luglio 2001. Docfa Immobili soggetti allaccatastamento con tale procedura DOCFA (Documenti catasto Fabbricati) è una procedura informatica di ausilio ai tecnici professionisti quali geometri, architetti, ingegneri, ecc., per la compilazione e presentazione agli uffici tecnici erariali, del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana". Con tale modello si devono presentare al Catasto:
La procedura DOCFA, tramite i dati inseriti nella compilazione dei documenti, fornisce, per ogni unità immobiliare, le risultanze del classamento automatico (categoria, classe e consistenza), ed il calcolo della rendita relativa, utilizzabile dal tecnico professionista quale "rendita catastale proposta" nella dichiarazione. Fabbricati rurali censiti nel catasto edilizio urbano - Conseguenze Ci risulta che molti comuni collegati telematicamente al catasto richiedono lICI per i fabbricati rurali strumentali. La questione è stata sollevata dalla scrivente Confederazione al Ministero delle Finanze che con circolare n. 50 del 20 marzo 2000 ha chiarito che il reddito dominicale attribuito ai terreni esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati rurali sovrastanti semprechè tali costruzioni siano strumentalmente funzionali alle necessità del fondo (circolare confederale n. 10946 del 22 marzo 2000). Il Ministero nelle sua circolare ribadisce che il reddito attribuito al fabbricato rurale deve intendersi come un elemento indicativo della potenzialità reddituale autonoma delledificio e che il reddito dominicale dei terreni, al fine della determinazione del valore che preclude lattività di accertamento dellufficio secondo il disposto del citato articolo 52 del DPR n. 131 del 1986, è comprensivo anche della redditività delle costruzioni rurali asservite. Conclude il Ministero che i chiarimenti forniti con la presente circolare si riferiscono, oltre che alle imposte di registro e sulle successioni donazioni, anche allimposta comunale sugli immobili dovuta sulle costruzioni iscritte al catasto dei fabbricati, ma strumentali allesercizio dellattività agricola, ancorché destinate ad edilizia abitativa da parte del soggetto che conduce il terreno cui le costruzioni medesime sono asservite. Accatastamento - Proroga termini Lobbligo dellaccatastamento dei fabbricati privi del requisito della ruralità è stato introdotto dallart. 9 del decreto-legge n. 557/93, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 26 febbraio 1994. Tali disposizioni avevano previsto una sanatoria fiscale per i soggetti che provvedevano a pagare lIRPEF con decorrenza 1° gennaio 1994, e lICI 1° gennaio 1995, e una sanatoria amministrativa per i contributi dovuti al Comune (Legge Bucalossi) prevedendo un termine per laccatastamento di detti fabbricati con la procedura DOCFA che, come è noto, ha subìto numerose proroghe, che hanno operato fino al 31.12.2001. In effetti solo una scarsa minoranza di agricoltori ha provveduto ad ottemperare agli obblighi fiscali e, per questa ragione, la stragrande maggioranza dei contribuenti proprio per evitare lapplicazione di sanzioni per il mancato pagamento dei tributi dovuti non ha provveduto al necessario accatastamento. Va anche detto, ad onor del vero, che gli agricoltori ritengono pericolosa lattribuzione di una rendita che i comuni potrebbero utilizzare per pretendere lICI. Stante tale situazione la Confagricoltura ha elaborato un apposito disegno di legge che firmato da parlamentari delle varie correnti politiche, risolve una serie di problemi sollevati dalla normativa attualmente vigente. Il disegno di legge non solo riapre i termini per beneficiare del condono fiscale e contributivo ma sancisce il principio che i fabbricati strumentali vanno censiti nella categoria D/10 e denunciati con il Modello 26 senza attribuzione di rendita. E opportuno che loperato della scrivente Confederazione venga illustrato alla base associativa e pubblicizzato anche attraverso la stampa locale, informando anche i notai, lordine dei geometri e le Amministrazioni comunali, anche per evitare un inutile e dispendioso contenzioso. |