confagri.gif (3111 byte) Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana

Decreto Interministeriale 21 aprile 2004

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

… (omissis) …

Decreta

ART. 1

Fermo restando l’integrale pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, la misura delle sanzioni civili di cui al comma 8, lett. a), dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dovute dalle aziende agricole per il mancato o ritardato pagamento dei contributi e premi è pari al tasso degli interessi legali qualora le stesse siano state interessate dai seguenti eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003:

  • calamità naturali o avversità atmosferiche dichiarate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, da provvedimenti assunti ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero che abbiano formato oggetto di disposizioni di legge;

  • emergenze di carattere sanitario individuate con ordinanze assunte ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 1954, n. 142;

  • emergenze fitosanitarie dichiarate da provvedimenti adottati ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni.

Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 220 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

ART. 2

Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, può essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti alle aziende agricole nei seguenti casi di particolari eccezionalità, verificatisi al 30 settembre 2003:

  • qualora uno degli eventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 1 abbia comportato danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile rispetto all’anno precedente al verificarsi dell’evento ovvero si sia protratto per due o più anni consecutivi;

  • qualora siano state interessate da procedure concorsuali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro dell’Economia                           Il Ministro del Lavoro
e delle Finanze                                        e delle Politiche Sociali

 

Circolare n. 11281 Direzione Sindacale e Legislativa

Prot. N. 1545 c:\circ\fabbricati rurali aprile 2002.doc\PM.cl Tributario     Roma, 11 aprile 2002

Oggetto: catasto – Fabbricati rurali

Accatastamento in caso d’uso

Come chiarito con circolare n. 10866 del 5 novembre 1999 l’accatastamento in caso d’uso dei fabbricati obiettivamente rurali – compravendita, successione, donazione o costituzione di diritti reali sul fabbricato - sarà reso obbligatorio da un decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Territorio che dovrà

indicare i tempi tecnici per la definizione delle necessarie procedure informatiche.

Nell’attesa, pertanto, del completamento della formazione d’ufficio del catasto dei fabbricati, nei casi in cui si realizza il cosiddetto "caso d’uso" (vendita, successioni, donazioni, etc), la procedura Docfa non trova applicazione in quanto sostituita dalla sola voltura catastale (circ. n. 96/T del 9.4.1998).

Deve trattarsi ovviamente di fabbricati rurali già censiti nel catasto terreni e che risultano dai certificati catastali nei quali è indicata la sola superficie occupata dal fabbricato senza attribuzione di rendita, in quanto pertinenza dei terreni sui quali insistono.

Utilizzazione del fabbricato di abitazione

L’immobile deve essere utilizzato quale abitazione:

dai soggetti che dispongono di un titolo idoneo (v. circ. n. 10866 del 5.11.1999). E’ evidente, stante la chiara dizione del comma 3, lett. b) del citato art. 9 "l’immobile deve essere utilizzato quale abitazione" che l’utilizzatore non deve avere necessariamente la residenza anagrafica nella sua azienda. Il legislatore, recependo le giuste istanze del mondo agricolo ha inteso dare la possibilità all’imprenditore agricolo di disporre in azienda di una abitazione dove soggiornare per adempiere alle varie incombenze collegate all’esercizio dell’attività agricola.

A conferma va osservato che la legge nega la ruralità, esclusivamente, ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A1 e A8, ma non esclude i fabbricati che non sono utilizzati come residenza anagrafica del titolare. La norma, inoltre, non pone alcuna limitazione collegata alla qualifica dell’utilizzatore (coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale). La qualifica è chiamata in ballo per riconoscere la ruralità ai fabbricati utilizzati da soggetti titolari di trattamenti a seguito di attività svolta in agricoltura;

dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato che svolgono nell’azienda attività agricole, per un numero annuo di giornate lavorative superiori a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;

da persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;

da coadiuvanti familiari, iscritti come tali ai fini previdenziali, anche se non a carico anagraficamente;

da soggetti titolari di pensione, a seguito di attività svolta in agricoltura (CC.DD., ATP.). Tra questi è da comprendere il coniuge superstite che gode di pensione di reversibilità.

Per quest’ultima categoria di soggetti le istruzioni all’UNICO 2000 prevedono che la casa di abitazione non perde il requisito di ruralità quando il terreno è condotto da soggetti il cui volume d’affari, derivante dall’attività agricola, è superiore alla metà del reddito complessivo.

Ne consegue che l’abitazione del pensionato non perde la ruralità se il terreno è dato in affitto per l’esercizio dell’attività ad un soggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 9.

Qualora, invece, il pensionato decida di utilizzare il fondo solo per le proprie necessità dell’autoconsumo e, pertanto, non sia più titolare della partita IVA, deve ritenersi che, venendo meno i presupposti dell’esercizio dell’attività, i fabbricati perdono la ruralità per cui si trasformano in immobili di tipo urbano.

Fabbricati rurali non censiti nel catasto terreni

Come chiarito nella circolare confederale n. 11152 del 10 maggio 2001, per i fabbricati rurali non censiti nel catasto terreni e non dichiarati entro l’11 marzo 1998, il DPR n. 536/99 ha ripristinato transitoriamente le modalità di accatastamento di tali fabbricati rurali, avvalendosi della procedura prevista per la conservazione del catasto terreni (Mod. 26).

La possibilità di utilizzare tale norma è scaduta il 1° luglio 2001.

Docfa – Immobili soggetti all’accatastamento con tale procedura

DOCFA (Documenti catasto Fabbricati) è una procedura informatica di ausilio ai tecnici professionisti quali geometri, architetti, ingegneri, ecc., per la compilazione e presentazione agli uffici tecnici erariali, del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana".

Con tale modello si devono presentare al Catasto:

dichiarazioni di fabbricato di nuova costruzione (accatastamento); anche se strumentali all’esercizio delle attività agricole;

denunce di variazione per ampliamenti o modifiche di fabbricati già censiti nel catasto terreni;

denunce di fabbricati rurali non censiti nel catasto terreni per i quali il possessore non si è avvalso della possibilità offerta dal DPR n. 536/99.

La procedura DOCFA, tramite i dati inseriti nella compilazione dei documenti, fornisce, per ogni unità immobiliare, le risultanze del classamento automatico (categoria, classe e consistenza), ed il calcolo della rendita relativa, utilizzabile dal tecnico professionista quale "rendita catastale proposta" nella dichiarazione.

Fabbricati rurali censiti nel catasto edilizio urbano - Conseguenze

Ci risulta che molti comuni collegati telematicamente al catasto richiedono l’ICI per i fabbricati rurali strumentali. La questione è stata sollevata dalla scrivente Confederazione al Ministero delle Finanze che con circolare n. 50 del 20 marzo 2000 ha chiarito che il reddito dominicale attribuito ai terreni esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati rurali sovrastanti semprechè tali costruzioni siano strumentalmente funzionali alle necessità del fondo (circolare confederale n. 10946 del 22 marzo 2000).

Il Ministero nelle sua circolare ribadisce che il reddito attribuito al fabbricato rurale deve intendersi come un elemento indicativo della potenzialità reddituale autonoma dell’edificio e che il reddito dominicale dei terreni, al fine della determinazione del valore che preclude l’attività di accertamento dell’ufficio secondo il disposto del citato articolo 52 del DPR n. 131 del 1986, è comprensivo anche della redditività delle costruzioni rurali asservite.

Conclude il Ministero che i chiarimenti forniti con la presente circolare si riferiscono, oltre che alle imposte di registro e sulle successioni donazioni, anche all’imposta comunale sugli immobili dovuta sulle costruzioni iscritte al catasto dei fabbricati, ma strumentali all’esercizio dell’attività agricola, ancorché destinate ad edilizia abitativa da parte del soggetto che conduce il terreno cui le costruzioni medesime sono asservite.

Accatastamento - Proroga termini

L’obbligo dell’accatastamento dei fabbricati privi del requisito della ruralità è stato introdotto dall’art. 9 del decreto-legge n. 557/93, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 26 febbraio 1994.

Tali disposizioni avevano previsto una sanatoria fiscale per i soggetti che provvedevano a pagare l’IRPEF con decorrenza 1° gennaio 1994, e l’ICI 1° gennaio 1995, e una sanatoria amministrativa per i contributi dovuti al Comune (Legge Bucalossi) prevedendo un termine per l’accatastamento di detti fabbricati con la procedura DOCFA che, come è noto, ha subìto numerose

proroghe, che hanno operato fino al 31.12.2001. In effetti solo una scarsa minoranza di agricoltori ha provveduto ad ottemperare agli obblighi fiscali e, per questa ragione, la stragrande maggioranza dei contribuenti proprio per evitare l’applicazione di sanzioni per il mancato pagamento dei tributi dovuti non ha provveduto al necessario accatastamento.

Va anche detto, ad onor del vero, che gli agricoltori ritengono pericolosa l’attribuzione di una rendita che i comuni potrebbero utilizzare per pretendere l’ICI.

Stante tale situazione la  Confagricoltura  ha elaborato un apposito disegno di legge che firmato da parlamentari delle varie correnti politiche, risolve una serie di problemi sollevati dalla normativa attualmente vigente.

Il disegno di legge non solo riapre i termini per beneficiare del condono fiscale e contributivo ma sancisce il principio che i fabbricati strumentali vanno censiti nella categoria D/10 e denunciati con il Modello 26 senza attribuzione di rendita.

E’ opportuno che l’operato della scrivente Confederazione venga illustrato alla base associativa e pubblicizzato anche attraverso la stampa locale, informando anche i notai, l’ordine dei geometri e le Amministrazioni comunali, anche per evitare un inutile e dispendioso contenzioso.